IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 recante «Norme di  attuazione  dello  Statuto  speciale  della
regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 recante «Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione  e  nei   procedimenti   giudiziari»   e   successive
modificazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 recante «Testo unico delle  leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  28  luglio  2005,   concernente
disposizioni  sui  concorsi  per  l'accesso  al  ruolo  appuntati   e
carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma
prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e, in  particolare,  gli  articoli
703, 706, 707, 708 e 2199, comma 7-bis, nonche' l'art. 2186,  che  fa
salva l'efficacia dei decreti ministeriali non  regolamentari,  delle
direttive, delle istruzioni, delle  circolari,  delle  determinazioni
generali del Ministero  della  difesa,  dello  Stato  maggiore  della
difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010 n.  109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma  1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare,  l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
Pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visti gli articoli 708 comma 1-bis, 783-bis, 973  comma  2-bis  e
2203-ter del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Vista la legge 11 dicembre 2016, n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare, datata  9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
recante «Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici»; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al personale militare, desumibile dal  combinato  disposto  dell'art.
625, comma  1,  del  citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,
rubricato  «Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali», dell'art. 19, comma 1, della legge  4  novembre  2010,  n.
183, rubricato «Specificita'  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco»,  dell'art.  51,
comma 8, ultimo periodo,  della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,
rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative»  e
dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di  prevedere,  tra
gli altri,  il  possesso  di  specifici  requisiti  legati  all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
641, 697, 700, 703, 707 e 708); 
    Considerato  che  la  cadenza  annuale  del   concorso   per   il
reclutamento degli  allievi  carabinieri  in  ferma  quadriennale  si
evince dai commi 1 e 2 dell'art. 2199 del citato decreto  legislativo
n. 66 del 2010 e che entrambe le disposizioni disegnano un sistema di
programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi  annualmente
a concorso e i candidati  possono  fare  in  ciascun  anno  una  sola
domanda; 
    Considerato che, in coerenza con quanto  sopra  esposto,  non  si
ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'art. 708  del
citato  decreto  legislativo  n.  66  del  2010,   escludendo   anche
l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea
con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio
2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III,  14  gennaio  2014,  n.
100; Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,  Sez.  I  bis,
16.7.2014, n. 7599; Tribunale  amministrativo  regionale  del  Lazio,
Sez. I bis, 19.9.2014, n. 9863;  Tribunale  amministrativo  regionale
del Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i concorrenti nel caso in  cui  il  numero  delle  domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, 
    Valutata la necessita' di disporre, per esigenze  di  impiego  in
Trentino Alto Adige,  di  personale  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri,  di  disporre  di  personale  conoscitore  della  lingua
tedesca (non in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo),  nonche'
conoscitore/madrelingua araba, cinese, albanese  o  di  altri  idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; 
    Ritenuta l'esigenza di  garantire  la  piu'  aderente  e  stabile
distribuzione  delle  risorse  organiche  sul  territorio  nazionale,
prevedendone  il  prevalente  impiego  in   aree   ove   maggiormente
necessitano; 
    Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il  reclutamento  di
personale  in  possesso   di   particolari   titoli   di   studio   e
qualificazioni, l'alimentazione di  posizioni  organiche  di  profilo
specialistico, con particolare riguardo  per  quelle  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami e titoli,
per  il  reclutamento  di   1598   allievi   carabinieri   in   ferma
quadriennale, di cui: 
      a. 900 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai volontari in  ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP1)
ovvero in rafferma annuale, in servizio; 
      b. 386 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi dell'art. 2199, comma 7 bis, del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un  anno  (VFP1)  in
congedo ed ai volontari in ferma prefissata  quadriennale  (VFP4)  in
servizio o collocati in congedo a conclusione della prescritta ferma; 
      c. 280 allievi carabinieri in ferma quadriennale, riservato, ai
sensi degli articoli 706 e 707,  del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, ai giovani che non  abbiano  superato  il  ventiseiesimo
anno di eta', per il successivo impiego  secondo  i  criteri  di  cui
all'art. 17: 
      d. 32 allievi carabinieri in ferma quadriennale,  riservato  ai
sensi del decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, ai  concorrenti
in possesso dell'attestato di  bilinguismo  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modificazioni, 
    2. E' stabilito in 167 il numero dei vincitori  dei  concorsi  di
cui al comma 1. da  formare  nelle  specializzazioni  in  materia  di
sicurezza e tutela ambientale,  forestale  e  agroalimentare  per  il
successivo impiego nelle relative specialita', ai sensi dell'art.  8,
comma 1-bis e dell'art. 973, comma 2-bis del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    3. All'atto della presentazione della domanda con le modalita' di
cui all'art. 3, i candidati: 
      debbono optare per il concorso cui  intendono  prendere  parte,
essendo consentita la partecipazione ad uno solo dei concorsi di  cui
al comma1; 
      possono esprimere preferenza  per  la  formazione  e  l'impiego
specialistici di cui al comma 2. Essendo ad essa correlati  specifici
criteri  di  selezione  e  profili  d'impiego,  l'esercizio  di  tale
facolta' non e' consentito ai partecipanti  al  concorso  di  cui  al
comma 1, let. d. e produce effetti  irretrattabili  e  vincolanti  ai
fini della designazione dei  vincitori  di  concorso  da  avviare  ai
percorsi formativi e d'impiego di cui al comma 2,  la  cui  selezione
sara' operata con le modalita' indicate agli articoli 13 e 16. 
    4.  Il  numero  dei  posti  di  cui  al  comma  1  potra'  essere
incrementato qualora dovessero essere  rese  disponibili,  anche  con
diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 
    Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare
il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove  concorsuali,
di modificare il numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei
vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in   ragione   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa  pubblica  che  dovessero
impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2017. 
    In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri
provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.