IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante il «Codice dell'Ordinamento Militare» ed in particolare l'art. 2199, comma 7-bis nel quale sono previste, per il triennio 2016-2018, le percentuali di assunzione nelle Forze di Polizia a ordinamento civile o militare riservate ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e le aliquote riservate per il concorso pubblico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante «Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto del Ministero dell'interno 6 aprile 1999, n. 115, contenente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti d'eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto del Ministero dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, contenente «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Ministero dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, contenente «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Visto il decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della difesa, del 22 febbraio 2006, con il quale, sono disciplinate le «Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da assumere nelle Forze dell'ordine»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35) e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Attesa la necessita' di bandire tre distinti concorsi pubblici per il reclutamento, in totale, di n. 1148 allievi agenti della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, sono indetti i seguenti concorsi pubblici: a) concorso pubblico, per esame, a 893 posti, aperto ai cittadini italiani, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato; b) concorso pubblico, per esame e titoli, a 179 posti, riservato a coloro che sono in servizio, da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato; c) concorso pubblico, per esame e titoli, a 76 posti, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonche' ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, purche' siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella Polizia di Stato. 2. Si precisa che i citati volontari delle FF.AA. possono partecipare solo ad uno dei concorsi sopra elencati.