IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, modificato con decreto ministeriale 25 gennaio 2007, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali dei ruoli normali dell'Aeronautica Militare e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'Amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto Codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; Vista la lettera n. M_D SSMD 0117167 datata 22 agosto 2016 dello Stato Maggiore della difesa, concernente il piano dei reclutamenti per l'anno 2017; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2015, recante disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale per il triennio 2017-2019 dello Stato (Legge di stabilita' 2017)»; Vista la lettera M_D ARM001 0040073 del 12 aprile 2017, con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di indire per l'anno 2016 un concorso, per titoli ed esami, per la nomina di undici Ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Aeronautica, di cui sei del Corpo sanitario aeronautico e cinque del Corpo del Genio aeronautico; Vista la lettera M_D ARM001 0087381 del 10 agosto 2017, con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha comunicato che lo Stato Maggiore della difesa ha autorizzato lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ad incrementare il concorso di tre unita' dedicate al Corpo del Genio aeronautico categoria elettronica; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 dicembre 2014 - registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio n. 2512 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare e i decreti del Presidente della Repubblica in data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017, in corso di registrazione presso la Corte dei conti, relativi alla sua conferma nell'incarico; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell'Aeronautica Militare: a) concorso per la nomina di sei Tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico; b) concorso per la nomina di otto Tenenti nel ruolo normale del Corpo del Genio aeronautico cosi' ripartiti: 1) tre nella categoria fisica; 2) due nella categoria chimica; 3) tre nella categoria elettronica. I posti messi a concorso di cui al predetto numero 1), qualora non ricoperti per assenza di concorrenti idonei, potranno essere devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello specifico concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di cui al precedente punto 2) e viceversa. 2. In caso di mancata copertura dei posti in uno o piu' dei concorsi di cui al precedente comma 1, per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o a piu' dell'altro concorso di cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito. 3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica Militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b). 4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente comma 1, lettera a), ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La predetta direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi, www.aeronautica.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.