IL DIRETTORE GENERALE 
                   per le risorse e l'innovazione 
 
    Visto il testo unico approvato  con  il  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, e successive  modifiche  contenente  disposizioni  legislative
speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli  Affari
esteri; 
    Visti la legge 28 luglio 1999, n. 266, e il  decreto  legislativo
24  marzo  2000,  n.  85,  concernenti  il  riordino  della  carriera
diplomatica; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni ed  integrazioni,  concernente  il
«Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2008, n. 72, recante il regolamento per il concorso di accesso
alla carriera diplomatica; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  28
gennaio 2013, n. 17, recante modifiche  al  predetto  regolamento  di
accesso alla carriera diplomatica; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Ministro degli  affari  esteri  7  settembre
1994, n. 604, «Regolamento recante  norme  per  la  disciplina  delle
categorie di documenti sottratti al diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,   come
modificato dal decreto legge 25 maggio 2016, n.  97,  in  materia  di
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali  cui  e'   tenuto   il   funzionario   della   carriera
diplomatica, in quanto le funzioni proprie della carriera esigono  il
pieno possesso  del  requisito  della  vista,  in  relazione  sia  al
servizio  da  svolgere  presso  la  sede  centrale  che   presso   le
rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,   recante   «Legge   quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n.  114,  con  particolare
riguardo all'art. 25, comma 9,  che  ha  introdotto  il  comma  2-bis
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Considerato che le  candidature  femminili  sono  particolarmente
incoraggiate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del  succitato  decreto  del
Presidente del Consiglio n. 174/1994, ai sensi del quale non si  puo'
prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti  nei
ruoli  del  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale, eccettuati i posti a cui si  accede  in  applicazione
dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76,  recante  «Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze»; 
    Vista la direttiva 2000/78/CE, con particolare riguardo a  quanto
stabilito dall'art. 6, comma 1; 
    Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, di attuazione
della citata direttiva 2000/78/CE; 
    Visto il parere numero 01917/2016 del 14 settembre  2016  con  il
quale il  Consiglio  di  Stato  ha  confermato  la  legittimita'  del
requisito del limite di eta'  non  superiore  ai  trentacinque  anni,
elevabile fino ad un massimo complessivo di tre  anni,  previsto  per
l'accesso alla carriera diplomatica; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato,  Adunanza  plenaria,  2
dicembre 2011, n. 21, laddove si ribadisce  che  il  limite  di  eta'
indicato quale requisito di ammissione deve intendersi superato  alla
mezzanotte del giorno del compleanno; 
    Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2010, n. 30; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante le «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016)», con  particolare  riguardo  all'art.  1,
comma 244,  che  a  modifica  del  predetto  art.  4,  comma  3,  del
decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,  autorizza  il  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione  internazionale,  in  deroga  alle
vigenti  disposizioni  sul  blocco  delle  assunzioni  nel   pubblico
impiego, a bandire annualmente, nel triennio 2016-2018,  un  concorso
di accesso alla carriera diplomatica e  ad  assumere  un  contingente
annuo non superiore a 35 segretari di legazione in prova; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2018  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Accertata la necessita' del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione  internazionale   di   bandire   una   nuova   procedura
concorsuale  in   virtu'   della   specialita'   delle   disposizioni
legislative che impongono una precisa cadenza periodica del  concorso
per  segretari  di  legazione  in  prova,  collegata   ai   peculiari
meccanismi di progressione propri della carriera diplomatica, al fine
di  garantire  il  reclutamento  di  funzionari  al  massimo  e  piu'
aggiornato livello di preparazione, in ossequio  al  principio  della
massima  efficacia,  efficienza  e  buon  andamento  della   pubblica
amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed  esami,  a  trentacinque
posti di segretario di legazione in prova. 
    2. Cinque dei trentacinque posti messi a concorso sono  riservati
ai dipendenti del Ministero degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale inquadrati nella terza area, in possesso di una  delle
lauree indicate nel successivo art. 2, comma 1, punto 3) e con almeno
cinque anni di effettivo servizio nella predetta terza area  o  nella
corrispondente area funzionale (ex area C). 
    3. I posti riservati ai sensi del comma 2 di questo articolo,  se
non utilizzati, sono conferiti agli idonei.