IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle Capitanerie di Porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche  alla  15
maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2 - comma 9; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445,  recante  «Testo  unico  sulle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  Atenei  e  i  decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  16  marzo  2007,
concernenti le determinazioni delle classi  di  laurea  magistrale  e
delle classi delle lauree universitarie; 
    Visti il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare,  l'art.
8 concernente semplificazioni per  la  partecipazione  a  concorsi  e
prove selettive; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto il decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo  2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390
- recante, tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze  della
direzione generale per il Personale militare; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto Interministeriale 30 giugno 2015,  recante,  fra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio,  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame  per  la
nomina a Ufficiale in servizio permanente dei  ruoli  speciali  della
Marina Militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  Armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   Direttiva   Tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato Generale della Sanita' Militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 209, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2016 - 2018; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
0117617 del 22 agosto 2016, concernente  i  reclutamenti  autorizzati
per l'anno 2017; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Marina n.  M_D  MSTAT
0073818  del  2   novembre   2016,   contenente   gli   elementi   di
programmazione del presente bando; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'Ordinamento  Militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  Armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  per  il  2018,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze della  Marina  Militare,  un  concorso
straordinario,   per   titoli   ed   esami,   per   la   nomina    di
complessivi cinque Guardiamarina in  servizio  permanente  nel  ruolo
speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo  e  del  Corpo  delle
Capitanerie di Porto; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  novembre
2015, concernente  la  nomina  dell'Ammiraglio  Ispettore  Capo  (CP)
Vincenzo Melone a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie  di
Porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512 - concernente la sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
Personale militare e i decreto del  Presidente  della  Repubblica  in
data 4 ottobre 2016 - registrato alla Corte dei conti il  25  ottobre
2016, al foglio n. 2028 - e in data 31 luglio 2017 - registrato  alla
Corte dei conti il 21 agosto 2017, al foglio n. 1688 - relativi  alla
sua conferma nell'incarico, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di cinque Guardiamarina in  servizio  permanente  nel
ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare  Marittimo  e  del  Corpo
delle Capitanerie di Porto con la seguente ripartizione: 
      a) uno per laureati in biologia  o  in  biotecnologie  mediche,
veterinarie  e  farmaceutiche  per  il   Corpo   Sanitario   Militare
Marittimo; 
      b) uno per  laureati  in  medicina  veterinaria  per  il  Corpo
Sanitario Militare Marittimo; 
      c) due per  laureati  in  ingegneria  informatica,  con  laurea
triennale di primo livello appartenente alla  classe  di  laurea  L8,
«Ingegneria dell'informazione», per il  Corpo  delle  Capitanerie  di
Porto. Per la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti  validi
solo i corsi di laurea specificati all'art. 2, comma 1, lettera d). 
      d) uno per  laureati  in  ingegneria  elettronica,  con  laurea
triennale di primo livello appartenente alla  classe  di  laurea  L8,
«Ingegneria dell'informazione», per il  Corpo  delle  Capitanerie  di
Porto. Per la partecipazione a tale concorso saranno ritenuti  validi
solo i corsi di laurea specificati all'art. 2, comma 1, lettera d). 
    In particolare, e' consentito concorrere, in alternativa,  per  i
posti di cui alla lettera c) ovvero per il posto di cui alla  lettera
d). Pertanto,  non  e'  consentito  concorrere,  neanche  presentando
distinte domande, per entrambe le predette categorie di posti. 
    2. Ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, dei cinque  posti  di  cui  al  precedente  comma  1,  uno  e'
riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it  che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª Serie speciale. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5.  La  predetta  direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso  pubblicato  nel  portale  dei
concorsi on-line di cui al successivo art.  3  e  nei  siti  internet
www.persomil.difesa.it  ,  www.marina.difesa.it  ,   definendone   le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.