IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto l'art. 24 dello Statuto di  Ateneo  ed  in  particolare  il
comma 6, lettera d), che demanda, tra l'altro, al direttore generale,
nell'ambito della programmazione del personale e nel  rispetto  delle
indicazioni date dagli Organi di governo dell'Universita', il compito
di procedere al reclutamento del personale  tecnico-amministrativo  e
dirigente; 
    Visto l'art. 1, comma 4 del C.C.N.L. Comparto Universita' del  12
marzo 2009, biennio economico 2008/2009,  ai  sensi  del  quale,  per
quanto non previsto dal contratto stesso, restano in vigore le  norme
del C.C.N.L. Comparto Universita' del 16 ottobre 2008; 
    Visto, pertanto, il C.C.N.L. Comparto  Universita',  sottoscritto
il 16 ottobre 2008 che riordina e presenta  in  modo  sistematico  ed
unitario anche tutte le disposizioni di fonte negoziale riferibili  a
contratti, accordi o interpretazioni autentiche fin  qui  intervenuti
tra l'ARAN e le OO.SS. di Comparto; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente,  tra  l'altro,
l'autonomia delle Universita'; 
    Visto il decreto legislativo n. 198 dell'11 aprile  2006  recante
il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  e  s.m.i.  «Legge-quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate», ed in particolare l'art. 20, commi  1  e  2,  e  comma
2-bis introdotto dall'art. 25, comma 9, del decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114, che testualmente recita «La persona handicappata  affetta  da
invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a  sostenere  la
prova preselettiva eventualmente prevista»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  e  successive  modifiche,  contenente   il
regolamento recante norme  sull'accesso  dei  cittadini  degli  stati
membri  dell'Unione  europea   ai   posti   di   lavoro   presso   le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l'altro, le  modalita'  di  svolgimento
dei concorsi pubblici; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i.,  recante  misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e  di  controllo,  e  successive  modifiche
introdotte con la legge 16 giugno 1998 n. 191; 
    Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286  recante  il
«Testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.; 
    Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante  norme
per il diritto al lavoro delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e s.m.i., recante il  Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69,  convertito  nella
legge 9.8.2013, n. 98, ed in particolare l'art. 42, comma 1,  lettera
d) punto 3); 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.; 
    Visti i regolamenti di Ateneo relativi all'attuazione del  codice
di protezione dei dati personali utilizzati  dall'Universita'  ed  al
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, emanati  rispettivamente
con D.R. n. 5073 del 30 dicembre 2005 e con D.R. n. 1163 del 22 marzo
2006, in applicazione del decreto legislativo del 30 giugno 2003,  n.
196; 
    Visto il decreto rettorale n. 918 dell'1 aprile 2014 con il quale
e' stato emanato il Regolamento di Ateneo per l'accesso nei  ruoli  a
tempo  indeterminato  del  personale  tecnico-amministrativo   presso
l'Universita' degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il
2 aprile 2014; 
    Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012; 
    Viste le  delibere  n.  56  e  23  entrambe  del  30  marzo  2017
rispettivamente  del  Consiglio  di  amministrazione  e  del   Senato
Accademico; 
    Visto il decreto del direttore generale n. 1215 del  28  novembre
2017; 
    Visto il comma 1148 della legge 205 del 27 dicembre  2017  (Legge
di Bilancio 2018); 
    Considerato che sono decorsi infruttuosamente i termini  relativi
alla procedura di  mobilita'  di  cui  all'art.  34-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.; 
    Considerato   altresi',   che   la   procedura    di    mobilita'
intercompartimentale ed interuniversitaria  -  effettuata  da  questa
amministrazione con nota dirigenziale, prot. n.  176  del  2  gennaio
2018 - finalizzata al reclutamento, tra l'altro, delle  predette  sei
unita'  di  categoria  C,  area   tecnica,   tecnico-scientifica   ed
elaborazione dati, con competenze informatiche, per le esigenze delle
strutture dell'universita' ha avuto esito positivo per due candidati,
cosi come risulta dal decreto  di  approvazione  atti  del  direttore
generale n. 237 del 26 marzo 2018; 
    Accertato, nel rispetto  di  quanto  prescritto  all'art.  3  del
sopracitato Regolamento di Ateneo per l'accesso  nei  ruoli  a  tempo
indeterminato   del   personale   tecnico-amministrativo   (D.R.   n.
918/2014), che non sussiste alcuna graduatoria efficace  di  concorso
pubblico  di  questa  Universita'  corrispondente   al   profilo   da
reclutare; 
    Ritenuto, dunque, di dover procedere all'emanazione del  presente
bando di concorso pubblico finalizzato alla  copertura  dei  restanti
quattro posti di categoria C, posizione economica C1,  area  tecnica,
tecnico-scientifica   ed   elaborazione    dati,    con    competenze
informatiche, per le esigenze delle strutture dell'Universita'  degli
studi Federico II; 
    Visto altresi', l'art.  3,  comma  3,  del  sopracitato  D.R.  n.
918/2014, che detta disposizioni in materia di riserve  di  posti  in
favore delle categorie ivi specificate; 
    Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui  all'art.
9 della legge n. 68/99 e  s.m.i,  non  risulta  alcuna  scopertura  a
favore dei soggetti di cui alla citata legge n. 68/99; 
    Accertato inoltre che, in relazione al limite del 50%  dei  posti
per le restanti categorie riservatarie, elencate nel sopracitato art.
3, comma 3, da prevedere nel presente bando, occorre  effettuare  una
riduzione proporzionale per ciascuna di dette categorie  al  fine  di
ricondurre le stesse al predetto limite del 50%; 
    Considerato che, dal calcolo effettuato dall'Ufficio reclutamento
personale contrattualizzato occorre riservare: 
    un posto al personale  in  servizio  presso  l'Universita'  degli
studi  di  Napoli  Federico  II,  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, inquadrato nella categoria B del C.C.N.L. di Comparto; 
    un posto alle categorie di cui al decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, articoli 1014, comma 1,  lettera  a)  e  678,  comma  9,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all'unita',  tenuto  conto  dei  concorsi   pubblici   gia'   banditi
dall'amministrazione. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Indizione 
 
    E' indetto il concorso pubblico, per esami, a  quattro  posti  di
categoria    C,    posizione    economica    C1,    area     tecnica,
tecnico-scientifica   ed   elaborazione    dati,    con    competenze
informatiche, per le esigenze delle strutture dell'Universita'  degli
studi Federico II. (cod. rif. 1815) di cui: 
      a)  un  posto  riservato  alle  categorie  di  cui  al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli 1014, comma 1, lettera  a)
e 678, comma 9,  in  possesso  dei  requisiti  generali  e  specifici
riportati nei successivi articoli 2 e 3; 
      b) un posto riservato al  personale  tecnico-amministrativo  in
servizio presso l'Universita' degli studi di Napoli Federico II,  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella  categoria
B, in possesso dei  requisiti  generali  e  specifici  riportati  nei
successivi articoli 2 e 3. 
    Coloro  che  intendano  avvalersi  delle  riserve  previste   dal
presente articolo devono farne espressa  menzione  nella  domanda  di
ammissione al concorso, pena l'inapplicabilita' del beneficio. 
    I posti riservati che non dovessero essere coperti  per  mancanza
di  aventi  titolo  saranno  assegnati  agli  altri  concorrenti  non
riservatari utilmente collocati in graduatoria.