IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista la legge  5  aprile  1969,  n.  119,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9,  riguardante
il riordinamento degli esami di Stato di maturita', di abilitazione e
di licenza della scuola media; 
    Vista  la  legge  2  febbraio  1990,  n.  17,  recante  modifiche
all'ordinamento professionale  dei  periti  industriali,  cosi'  come
modificata dall'art. 1-septies della legge 26 maggio 2016, n. 89,  di
conversione al decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma  dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica
apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n.  85,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio  2008,  n.  121,  istituisce  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206,  ed  in
particolare il Titolo III; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
disposizioni in materia di dati personali; 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita', di conversione, con modificazioni, del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  61,  concernente
la revisione  dei  percorsi  dell'istruzione  professionale,  nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  30  settembre
1961, n. 1222, recante «Sostituzione degli orari e dei  programmi  di
insegnamento negli Istituti tecnici»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, in materia di imposta di bollo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015 sopracitata; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, come modificato dal decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 134,  recante  norme  per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare  l'Allegato  D  contenente  la
Tabella di confluenza dei percorsi degli  istituti  tecnici  previsti
dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  dicembre
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  16  dicembre  2016, n.
293, recante «Nomina dei Ministri», con  il  quale  la  sen.  Valeria
Fedeli e' stata nominata Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 29  dicembre  1991,  n.  445,  come
modificato ed integrato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2000, n.
447, di approvazione del regolamento  per  gli  esami  di  Stato  per
l'abilitazione  all'esercizio  della  libera  professione  di  perito
industriale, il quale, all'art. 1, comma 1,  dispone  che  gli  esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione  indetta  con  ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione, d'ora  in  avanti  denominato
«Regolamento»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre   1999,   n.   509,
«Regolamento recante norme concernenti  l'autonomia  didattica  degli
Atenei», cosi' come modificato dal decreto  ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Disciplina delle classi di laurea»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
istituti tecnici superiori, emanato ai sensi dell'art. 1, comma  631,
della legge n. 296/2006; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, del 5 febbraio 2013 concernente la revisione degli
ambiti di articolazione dell'area «Tecnologie innovative per i beni e
le attivita' culturali - Turismo»; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca ed il Ministro dell'economia e delle finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto il decreto  del  direttore  generale  per  gli  ordinamenti
scolastici, n. 5213 del 27 luglio 2011, di delega ai direttori  degli
Uffici scolastici regionali ed ai Sovrintendenti  delle  Province  di
Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'Ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale,  geometra  ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28 settembre 2015 che riconosce  l'accesso  ai  sopracitati
esami per coloro che siano  in  possesso  del  diploma  afferente  al
settore  «Tecnologico»,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15  marzo  2010,  n.  88  secondo  le  confluenze  di  cui
all'Allegato D; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 29 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.  3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato; 
    Visto il ricorso al Tribunale amministrativo  regionale  (T.A.R.)
per il Lazio presentato dal Consiglio nazionale degli  agrotecnici  e
agrotecnici    laureati    avverso    l'ordinanza    del     Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 13 aprile 2017,  n.
224, recante indizione dell'esame di Stato  per  l'abilitazione  alla
professione di agrotecnico per l'anno 2017, il  cui  procedimento  di
merito, n. R.G. 6347/2017, risulta a tutt'oggi in corso; 
    Vista  l'ordinanza   cautelare   del   Tribunale   amministrativo
regionale  per  il  Lazio,  sez.  III-bis,   n.   3980/2017,   emessa
nell'ambito del  giudizio  su  richiamato,  nella  parte  in  cui  ha
riconosciuto, fra gli altri, che «la fissazione al 30  settembre  del
termine per il completamento  del  tirocinio  risulta  ragionevole  e
coerente   con   le   esigenze   organizzative   dell'amministrazione
resistente»; 
    Vista l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez.  VI,  n.
4253/2017, R.G. 6392/2017, di riforma della su  menzionata  ordinanza
del Tribunale amministrativo  regionale  Lazio  n.  3980/2017,  nella
parte in cui ha statuito: «L'istanza cautelare e' assistita da  fumus
quanto all'impugnazione  proposta  quanto  all'art.  2,  comma  3,  e
all'art. 5, comma 2 dell'ordinanza.  Non  vi  e'  infatti  motivo  di
scostarsi dalla non contestata prassi delle sessioni di esame passate
per cui erano ammessi a parteciparvi coloro i quali avessero maturato
il prescritto periodo di tirocinio sino al giorno precedente a quello
della prima prova»; 
    Dato atto che il ricorso presentato dal Consiglio nazionale degli
agrotecnici e agrotecnici laureati avverso  la  richiamata  ordinanza
del Ministro  n.  224  del  2017  e'  stato  discusso  nel  merito  e
trattenuto per la  decisione  da  parte  dei  giudici  amministrativi
all'udienza del 24 aprile 2018, non risultando ad oggi depositata  la
relativa pronuncia; 
    Attesa  l'urgenza  di  provvedere  all'adozione  della   presente
ordinanza per assicurare il regolare svolgimento degli esami di Stato
per l'abilitazione alla professione di perito industriale per  l'anno
2018; 
    Ritenuto di dover dare attuazione all'ordinanza del Consiglio  di
Stato sez. VI, n. 4253/2017, R.G. 6392/2017, nelle more del  deposito
della  sentenza  del  Tribunale  amministrativo  regionale  Lazio  di
definizione del giudizio di merito, R.G. 6347/2017; 
    Ritenuto di  estendere  i  principi  affermati  nella  richiamata
ordinanza del Consiglio di Stato anche al presente provvedimento  per
ragioni di uniformita' di trattamento; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2018, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  perito
industriale e di perito industriale laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato perito industriale:  il  candidato  in  possesso  del
diploma di istruzione  secondaria  superiore  di  perito  industriale
capotecnico, del diploma di maturita' tecnica di perito  industriale,
ai sensi dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1990, n.  17,  conseguito
presso un istituto  statale,  paritario  o  legalmente  riconosciuto,
ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  88
secondo le confluenze di cui all'Allegato D del predetto decreto  del
Presidente della  Repubblica,  unitamente  al  possesso  di  uno  dei
requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F,  G
ed H della presente ordinanza. Ai sensi dell'art. 1-septies, comma 2,
della legge 26 maggio 2016, n. 89  detti  candidati  potranno  essere
ammessi alla sessione d'esame per un periodo  di  cinque  anni  dalla
data di entrata in vigore della medesima legge e, quindi, entro il 29
maggio 2021; 
      candidato perito industriale laureato: il candidato in possesso
di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  Tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data  29  marzo  2017,  citato  nelle  premesse,  lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  lauree
magistrali  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'
come riportate nella tabella E,  allegata  alla  presente  ordinanza,
nonche' i relativi  diplomi  di  laurea,  di  durata  quadriennale  o
quinquennale,   dell'ordinamento   previgente   ai   citati   decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree
magistrali  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
Tabella B della presente ordinanza, suddivisi  per  specializzazioni,
e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.