IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale scolastico 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»  e  successive  modificazioni,  nonche'  il
decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184,
regolamento recante «Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola  concernente
norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili»  e  successive  modificazioni,  e  il
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  istruzione  relative  alle
scuole di ogni ordine e grado; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.  233,  recante
«Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59»  e  in  particolare
l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del  Consiglio
superiore della pubblica istruzione; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  numeri  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la  parita'  di  trattamento  tra  le  persone,  senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di
eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016,  n.  15,  recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna»  e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile»  e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo»  e
successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1,  ove  si
dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione  a
concorsi per l'assunzione nelle  pubbliche  amministrazioni  centrali
siano inviate esclusivamente per via telematica; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto  il  regolamento  27  aprile  2016,  n.   2016/679/UE   del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, ed in  particolare  l'art.  4,  recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei  dati
sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante  «Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254,  recante   «Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del  27  ottobre  2015,  n.  850,  recante  «Obiettivi,
modalita' di valutazione del grado di  raggiungimento  degli  stessi,
attivita' formative  e  criteri  per  la  valutazione  del  personale
docente ed educativo in periodo di formazione e di  prova,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016,  n.  5388,  e  le  altre  simili,  con  le  quali  si   afferma
l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma  di  maturita'
linguistica  conseguito  al  termine  dei  percorsi  quinquennali  di
sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali; 
    Visto  il  decreto-legge  12  luglio   2018,   n.   87,   recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 ed in
particolare  l'art.  4,  comma  1-novies,  il  quale   prevede,   con
riferimento al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti
per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno
di cui al comma 1-quater, lettera b)  del  citato  art.  4,  che  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca siano disciplinati «Il contenuto del bando, i  termini  e  le
modalita' di presentazione delle domande,  i  titoli  valutabili,  le
modalita' di svolgimento della prova orale, i criteri di  valutazione
dei titoli e della prova, nonche' la composizione  delle  commissioni
di valutazione e l'idonea misura del contributo»; 
    Considerato  che  l'art.  4,   comma   1-quinquies   del   citato
decreto-legge n. 87 del 2018 autorizza il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca a bandire il concorso  straordinario
di cui al comma  1-quater,  lettera  b)  «in  deroga  alle  ordinarie
procedure autorizzatorie,  che  rimangono  ferme  per  le  successive
immissioni in ruolo, in  ciascuna  regione  e  distintamente  per  la
scuola dell'infanzia e per quella  primaria,  per  la  copertura  dei
posti sia comuni,  ivi  compresi  quelli  di  potenziamento,  che  di
sostegno»; 
    Preso atto che l'art. 4,  comma  1-octies,  secondo  periodo  del
citato decreto-legge n. 87 del 2018, prevede  la  valorizzazione  del
superamento di tutte le prove di precedenti  concorsi  per  il  ruolo
docente,  il  possesso  di  titoli   di   abilitazione   di   livello
universitario e di ulteriori titoli  universitari  e  la  particolare
valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni  scolastiche
del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati  sino  a
50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 17 ottobre 2018 che autorizza la presente procedura
concorsuale  straordinaria  e  recante  all'allegato  A  i  programmi
concorsuali, all'allegato B la griglia di valutazione  per  la  prova
orale delle procedure concorsuali e  all'allegato  C  la  tabella  di
ripartizione del punteggio dei titoli valutabili; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola; 
    Resa l'informativa alle OO.SS. firmatarie del Contratto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
      b) Ministero:  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
      c)  decreto-legge:  decreto-legge  12  luglio  2018,   n.   87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
      d) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni; 
      e)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR; 
      g) graduatorie ad esaurimento: graduatorie  permanenti  di  cui
all'art. 401 del testo unico rese ad esaurimento dall'art.  1,  comma
601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296; 
      h) decreto ministeriale: decreto ministeriale  del  17  ottobre
2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018.