IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante «Approvazione della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Visto il decreto ministeriale 3 dicembre 2015, concernente la definizione delle corrispondenze tra Arma/Corpo, ruolo, categoria e specialita' ai fini della partecipazione degli ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare; Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2017 0121617 del 16 agosto 2017, concernente i reclutamenti autorizzati per l'anno 2018; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»; Vista la lettera dello Stato Maggiore dell'Aeronautica n. M_D ARM001 REG2018 0092220 del 10 settembre 2018, contenente gli elementi di programmazione del presente bando; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018 - in corso di registrazione presso la Corte dei conti - recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare» emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Ravvisata la necessita' di reclutare per l'anno 2018 complessivi quarantadue ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dell'Aeronautica militare; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne Succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: a) concorso per il reclutamento di ventidue ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle armi dell'Arma aeronautica, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di undici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; b) concorso per il reclutamento di tredici ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del genio aeronautico, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli, cosi' ripartiti tra le seguenti categorie: costruzioni aeronautiche: tre posti, con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; elettronica: due posti, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; infrastrutture ed impianti: quattro posti, con riserva di due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; motorizzazione: due posti, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; chimica: due posti, con riserva di un posto a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; c) concorso per il reclutamento di sette ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di quattro posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi, di cui al precedente comma 1, i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito. 3. In ciascuno dei concorsi, di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati sottotenenti in servizio permanente ad eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli ufficiali in ferma prefissata, di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli ufficiali inferiori delle Forze di completamento, di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande ed iscritti in ruolo - al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 15 - dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. La direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line, di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it - www.aeronautica.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.