IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente le funzioni di dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante «Approvazione
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio  militare
e della direttiva tecnica riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati   idonei   al   servizio
militare»; 
    Visto il decreto ministeriale 3  dicembre  2015,  concernente  la
definizione delle corrispondenze tra Arma/Corpo, ruolo,  categoria  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   ufficiali   di
complemento e del personale appartenente al ruolo dei marescialli  ai
concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei  ruoli
speciali dell'Aeronautica militare; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
REG2017 0121617  del  16  agosto  2017,  concernente  i  reclutamenti
autorizzati per l'anno 2018; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Vista la lettera dello Stato  Maggiore  dell'Aeronautica  n.  M_D
ARM001 REG2018 0092220 del 10 settembre 2018, contenente gli elementi
di programmazione del presente bando; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018  -  in
corso  di  registrazione  presso  la  Corte  dei  conti   -   recante
«Disciplina dei concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
dell'Aeronautica  militare»  emanato  ai  sensi  dell'art.  647   del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e  prove
selettive; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, recante  «Modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Ravvisata la necessita' di reclutare per l'anno 2018  complessivi
quarantadue ufficiali  in  servizio  permanente  nei  ruoli  speciali
dell'Aeronautica militare; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  Succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso  per  il  reclutamento  di  ventidue  ufficiali  in
servizio  permanente  nel  ruolo  speciale   delle   armi   dell'Arma
aeronautica, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di undici posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      b)  concorso  per  il  reclutamento  di  tredici  ufficiali  in
servizio  permanente  nel  ruolo  speciale  del   Corpo   del   genio
aeronautico, con riserva di un posto a favore del coniuge e dei figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
(se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei  marescialli,
cosi' ripartiti tra le seguenti categorie: 
        costruzioni aeronautiche: tre posti, con riserva di due posti
a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
        elettronica: due posti, con riserva  di  un  posto  a  favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
        infrastrutture ed impianti: quattro posti, con riserva di due
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
        motorizzazione: due posti, con riserva di un posto  a  favore
degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
        chimica: due posti, con riserva di un posto  a  favore  degli
appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      c) concorso per il reclutamento di sette ufficiali in  servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo di commissariato aeronautico,
con riserva di un posto a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di quattro
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi, di cui  al  precedente  comma  1,  i
posti riservati eventualmente  non  ricoperti  per  insufficienza  di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi, di cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati sottotenenti  in  servizio  permanente  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  ufficiali  in
ferma prefissata, di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b)  e
degli ufficiali inferiori delle Forze di  completamento,  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1,  lettera  c)  i  quali  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
delle domande ed  iscritti  in  ruolo  -  al  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo art. 15 -  dopo  l'ultimo  dei  pari
grado dello stesso ruolo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove
necessario,  l'Amministrazione  della  difesa  ne   dara'   immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it  che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. La direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato  nel  portale
dei concorsi on-line, di cui al successivo art. 3 e nei siti internet
www.persomil.difesa.it  -  www.aeronautica.difesa.it  definendone  le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati.