IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto l'art. 97  della  Costituzione  della  Repubblica  italiana
sull'accesso  alle   pubbliche   amministrazioni   tramite   concorso
pubblico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  e  integrazioni  introdotte  ai  sensi   del   decreto
legislativo  25  maggio  2017,  n.   75,   recante   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche, e, in particolare, l'art.  28  relativo  all'accesso  alla
qualifica di dirigente della seconda fascia; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei  concorsi  unici  e
delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, con il quale  e'  stato  adottato  il  «Regolamento  di
disciplina in materia di accesso  alla  qualifica  di  dirigente,  ai
sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, concernente il «Regolamento recante riordino  del  sistema  di
reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle  scuole  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile   2018,   n.   80,   concernente   il   «Regolamento   recante
l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto  del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70,  delle  scuole  di
specializzazione che rilasciano i  diplomi  di  specializzazione  che
consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica
di dirigente di seconda fascia»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate e  la  circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri 24 luglio 1999, n.  6,  sull'applicazione  dell'art.  20  ai
portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, con  cui  e'  stato  adottato  il  regolamento
recante  norme  sull'accesso  dei  cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea ai posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili nonche' il relativo regolamento di  esecuzione
n. 333 del 10 ottobre 2000; 
    Vista la legge 11 aprile 2006, n. 198, recante codice delle  pari
opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della  legge  28
novembre 2005, n. 246; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  concernente
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei  dati)»
che modifica il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  codice
dell'amministrazione digitale; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento della funzione pubblica n. 12,  del  2  settembre  2010,
relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i  titoli  valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente  e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi  dell'art.
3, comma 2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272»; 
    Tenuto conto del nuovo  assetto  organizzativo  e  dell'autonomia
dell'Agenzia italiana del farmaco, nonche' della natura  tecnica  dei
compiti attribuiti alla stessa; 
    Rilevato,   pertanto,   che   lo   svolgimento   delle   funzioni
dirigenziali  presso  l'Agenzia  richiede  un  elevato   livello   di
competenze e un profilo culturale particolarmente qualificato; 
    Ritenuto di dover precisare che al fine  del  presente  bando  si
intende: per diploma di laurea (DL), il titolo accademico, di  durata
non inferiore ai quattro anni,  conseguito  secondo  gli  ordinamenti
didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
per laurea  specialistica  (LS),  il  titolo  accademico,  di  durata
normale biennale, conseguito dopo la laurea (L) di durata  triennale;
per laurea magistrale (LM), il titolo accademico a ciclo unico  della
durata  di  cinque  anni  o  di  sei  anni,  ai  sensi  del   decreto
ministeriale 2 luglio 2010, n. 244 e del decreto interministeriale  2
marzo 2011; 
    Considerata  la  vigente  disciplina  di  legge  in  materia   di
equipollenze ed equiparazione dei titoli  di  studio  ai  fini  della
partecipazione ai concorsi pubblici; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica  amministrazione,  con  la  quale  sono
state emanate linee guida sulle procedure concorsuali; 
    Visto l'art. 48 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,  che  ha  istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
    Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245,  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del
decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29
marzo 2012, n. 53, del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri per la  pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e
dell'economia e delle finanze; 
    Visto il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento  e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
140 del 17 giugno 2016); 
    Visto il decreto del Ministro della salute del 27 settembre 2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
    Visto il decreto-legge 19 giugno 2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in  particolare,
l'art. 9-duodecies, comma 1,  che  determina  la  dotazione  organica
dell'Agenzia, nel  numero  di  seicentotrenta  unita',  «al  fine  di
consentire  il  corretto  svolgimento   delle   funzioni   attribuite
all'Agenzia e di adeguare il  numero  dei  dipendenti  agli  standard
delle altre agenzie regolatorie europee»; 
    Visto il comma 2 del predetto art. 9-duodecies, a mente del quale
«nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione  triennale
del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui  all'art.
35, comma 4, del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni, al fine di favorire  una  maggiore  e  piu'
ampia valorizzazione della professionalita' acquisita  dal  personale
con contratto di  lavoro  a  tempo  determinato  stipulato  ai  sensi
dell'art. 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
l'Agenzia puo' bandire, in deroga alle procedure di mobilita' di  cui
all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, e successive modificazioni, nonche' di ogni altra procedura  per
l'assorbimento  del  personale  in  esubero   dalle   amministrazioni
pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria  dotazione
organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per  assunzioni
a tempo indeterminato di personale, con  una  riserva  di  posti  non
superiore al 50 per cento per il personale non  di  ruolo  che,  alla
data di pubblicazione del  bando  di  concorso,  presti  servizio,  a
qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia»; 
    Rilevato   l'interesse   prioritario   dell'Amministrazione    di
continuare ad avvalersi di personale non di ruolo  che  ha  acquisito
nel tempo competenza ed esperienza professionale specifica; 
    Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6,  con  la  quale  il
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione
della dotazione organica  dell'Agenzia,  come  determinata  dall'art.
9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato; 
    Vista la deliberazione 7 luglio 2016, n.  36,  con  la  quale  il
Consiglio di amministrazione dell'Agenzia ha approvato la proposta di
Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016-2018; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
aprile 2017, di autorizzazione ad avviare procedure di reclutamento e
ad assumere a tempo indeterminato personale di varie qualifiche; 
    Vista la deliberazione 22 giugno 2017, n. 13,  con  la  quale  il
Consiglio   di   amministrazione   dell'Agenzia   ha   approvato   la
rimodulazione  della  Programmazione  triennale  del  fabbisogno   di
personale 2016-2018; 
    Viste le note n. 42890 e n. 156079, rispettivamente del 24 e  del
27 luglio  2017,  con  le  quali  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  il  Ministero
dell'economia  e  finanze,  hanno  espresso  parere  favorevole  alla
succitata rimodulazione della Programmazione triennale; 
    Tenuto conto dell'esito delle  procedure  di  assunzione  tramite
scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183  e,  in  particolare,  il
comma 45 dell'art. 4, che ha stabilito il versamento di un diritto di
segreteria per la copertura delle spese della procedura  relativa  ai
concorsi  per  il  reclutamento  del  personale  dirigenziale   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto  il  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per   il
personale dirigente dell'area I, sottoscritto il 21 aprile 2006, e  i
successivi C.C.N.L. area I - dirigenza (ora  area  funzioni  centrali
della dirigenza), i quali stabiliscono le norme  da  applicarsi,  tra
l'altro, al personale dirigente di seconda fascia,  con  rapporto  di
lavoro a tempo indeterminato; 
    Ritenuto necessario bandire un concorso pubblico, per  titoli  ed
esami, per il conferimento di dieci posti  a  tempo  indeterminato  e
pieno nel profilo  di  dirigente  amministrativo  di  seconda  fascia
dell'Agenzia italiana del farmaco; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti a concorso e relative riserve 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
conferimento di dieci posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo
di dirigente amministrativo di seconda fascia  dell'Agenzia  italiana
del farmaco. 
    2. In materia di  riserva  di  posti  si  applicano  le  seguenti
disposizioni: 
      a) ai sensi dell'art. 9-duodecies del decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, il 20% dei posti a concorso e' riservato  al  personale
non di ruolo che alla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso
presti servizio presso l'Agenzia italiana del farmaco da  almeno  sei
mesi e a qualunque titolo; 
      b) ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 settembre 2004,  n.  272,  il  30%  dei  posti  a
concorso e' riservato al personale di ruolo dell'AIFA in possesso dei
requisiti di cui all'art. 2  del  presente  bando;  detto  titolo  di
riserva  deve  essere  posseduto  al  termine  di  scadenza  per   la
presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarato  nella
stessa. 
    3. I posti eventualmente non coperti per  mancanza  di  candidati
riservatari risultati idonei  saranno  assegnati  agli  altri  idonei
secondo l'ordine della graduatoria finale.