IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto l'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53; 
    Visti  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto  al  trattamento
dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e  successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture  degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzioni  dei  ruoli  direttivi
ordinari e speciale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; 
    Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
752, recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto legislativo  21  gennaio  2011,  n.  11  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine »; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445  in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
«Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche »; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare» ed in particolare l'art. 703 che  prevede,
al comma 1, per quanto riguarda l'accesso alla carriera iniziale  del
Corpo di polizia penitenziaria, che il 60% dei posti  disponibili  e'
riservato ai volontari in ferma prefissata, ad esclusione  di  coloro
che si trovino nelle condizioni  di  cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con  il
Ministro della difesa del 16 marzo 2006  registrato  alla  Corte  dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali -
in data 12 luglio 2006 con il  quale,  in  attuazione  dell'art.  16,
comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, sono  state  emanate  le
«Modalita' di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo  degli
agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai
volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma  annuale
in servizio o in congedo»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante  «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' 9 febbraio 2016 emanata  ai  sensi  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il  decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  ed  in
particolare l'art. 44 comma 30 concernente la disciplina  transitoria
del titolo di studio richiesto ai volontari delle Forze armate  quale
requisito per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed in particolare l'art. 6, comma 2, lett.
a) che individua le funzioni della direzione generale del personale e
delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Attesa la necessita' di bandire due  distinti  concorsi  pubblici
per il reclutamento, in totale, di n. 774 allievi agenti del Corpo di
polizia penitenziaria; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Posti disponibili a concorso 
 
 
    1. Per le esigenze di reclutamento di un  numero  complessivo  di
754 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, sono indetti i
seguenti concorsi pubblici: 
      a) concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 452  posti  (340
uomini; 112 donne) riservato: 
        ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1)  che  sono
in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al  concorso  ovvero  VFP1  collocati  in  congedo  al
termine della ferma annuale, purche' siano in possesso dei  requisiti
prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; 
        ai  volontari  inferma  prefissata  quadriennale  (VFP4)   in
servizio o in  congedo,  purche'  siano  in  possesso  dei  requisiti
prescritti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria; 
      b) concorso pubblico per esame a n. 302 posti (226  uomini;  76
donne) aperto ai cittadini italiani, purche' siano  in  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  l'assunzione   nel   Corpo   di   polizia
penitenziaria. 
    Numero 2  posti (uno maschile ed uno femminile)  sono  riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono
in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca)
previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752 e successive modifiche, per  l'assegnazione  agli
istituti penitenziari della Provincia di Bolzano. I posti  riservati,
qualora non coperti,  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  in
ordine di graduatoria. 
    2.  I  posti  del  concorso  di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
eventualmente non coperti  per  insufficienza  di  candidati  idonei,
saranno assegnati agli idonei non vincitori del concorso di cui  alla
lettera b), secondo l'ordine della  relativa  graduatoria  finale  di
merito, maschile e femminile. 
     3. Si precisa che all'atto della presentazione della domanda con
le modalita' di cui all'art. 5 i  candidati  debbono  optare  per  il
concorso  cui  intendono  prendere  parte,  essendo   consentita   la
partecipazione ad uno solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i
requisiti. 
    4. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o  in  decremento  -,
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2019 - 2021. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».