IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, 
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la direttiva n. 2005/36/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la direttiva n. 2013/55/UE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista  la  legge  8  dicembre  1956,   n.   1378   e   successive
modificazioni, recante norme sugli Esami di Stato per  l'abilitazione
all'esercizio delle professioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434,  concernente  l'ordinamento
della  professione  di  perito  agrario,  cosi'  come  modificata  ed
integrata dalla legge del 21 febbraio 1991, n. 54; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto  di  accesso,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 21 febbraio  1991,  n.  54,  contenente  modifiche
all'Ordinamento professionale dei periti agrari; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  recante  il
testo unico delle disposizioni legislative in materia di  istruzione,
relative alle scuole di ogni ordine e grado, ed in particolare l'art.
197, comma 3; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni,  concernente  la   riforma   dell'organizzazione   del
Governo; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
l'attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali ed in particolare il titolo III; 
    Vista  la  legge   30   dicembre   2010,   n.   240   concernente
l'organizzazione  delle  universita',  di  personale   accademico   e
reclutamento e, in particolare, l'art. 17; 
    Vista la legge 24 marzo 2012, n. 27, recante disposizioni urgenti
per  la  concorrenza,  lo  sviluppo   delle   infrastrutture   e   la
competitivita' di conversione, con modificazioni,  del  decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  concernente
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183, ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  61,  concernente
la revisione  dei  percorsi  dell'istruzione  professionale,  nonche'
raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a
norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio
2015, n. 107; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 e successive modificazioni  ed  integrazioni,  in  materia  di
imposta di bollo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, cosi' come modificato dal decreto  legislativo  del  28
dicembre 2013, n. 154, concernente  il  testo  unico  in  materia  di
documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio  1998,
n.  323,  «Regolamento  recante  disciplina  degli  esami  di   Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria  superiore  a
norma dell'art. 1 della  legge  10  dicembre  1997,  n.  425»  ed  in
particolare l'art. 15, comma 8, il  quale  dispone  che  «Il  diploma
rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti  professionali,
e' equipollente a quello che si ottiene presso gli  istituti  tecnici
di analogo indirizzo»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328,  recante  modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti, ed particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, come modificato dal decreto del  Presidente  della  Repubblica
del 31 luglio 2017, n. 134,  recante  norme  per  il  riordino  degli
Istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ed in particolare  l'allegato  D  contenente  la
tabella di confluenza dei percorsi degli  istituti  tecnici  previsti
dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, regolamento recante riforma degli  ordinamenti  professionali
ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto ministeriale 16  marzo  1993,  n.  168,  recante
regolamento per gli esami di Stato per  l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione di perito agrario,  il  quale,  all'art.  1,
comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni  anno,  in  un'unica
sessione  indetta  con  ordinanza   del   Ministro   della   pubblica
istruzione, d'ora in avanti denominato «Regolamento»; 
    Visto il decreto  ministeriale  del  22  ottobre  2004,  n.  270,
concernente modifiche al  regolamento  recante  norme  sull'autonomia
didattica degli atenei di cui al decreto ministeriale n. 509/1999; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Disciplina delle classi di laurea»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art.  1,
comma 631, della legge n. 296/2006; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011,  di  concerto  con  il  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge  17
maggio 1999, n.  144,  art.  69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli I.T.S. e  relative  figure  nazionali  di
riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di  cui
agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, del 7 febbraio 2013, n. 93 con il quale sono
state adottate le Linee guida in attuazione del citato art. 52, comma
2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto  il  decreto  del  Direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai  direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Provincie di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  regolamento   per   lo   svolgimento   della   pratica
professionale e dell'attivita' tecnico-agricola subordinata approvato
dal Consiglio  nazionale  dei  periti  agrari  e  dei  periti  agrari
laureati il 14 gennaio 2011; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'Ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito industriale,  geometra  ed
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28 settembre 2015; 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.  3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n.7432 del 13 marzo 2017, al fine di  integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2019, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione  di  perito
agrario e di perito agrario laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato perito agrario: il candidato in possesso di: 
        diploma di istruzione secondaria superiore di perito  agrario
conseguito presso un Istituto tecnico agrario  statale,  paritario  o
legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente  al
settore   «Tecnologico»,   indirizzo   «Agraria,   Agroalimentare   e
Agroindustria» di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88,  unitamente  al  possesso  di  uno  dei  requisiti
previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E,  F  e  G  della
presente ordinanza; 
      candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data  15  marzo  2017,  citato  nelle  premesse,  lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  lauree
magistrali  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'
come riportate nella tabella E,  allegata  alla  presente  ordinanza,
nonche' i relativi  diplomi  di  laurea,  di  durata  quadriennale  o
quinquennale,   dell'ordinamento   previgente   ai   citati   decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree
magistrali  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 
    3. La sessione di esami ed i relativi programmi  riportati  nella
tabella B della presente ordinanza, e' unica per tutti i candidati di
cui al precedente comma.