IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato», ed in particolare l'art. 145 relativo alle disposizioni in materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modifiche, ed in particolare l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modifiche, in quanto compatibile con le previsioni di cui agli articoli 72, 73 e 74 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e delle norme di ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» ed in particolare l'art. 3, relativo alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», ed in particolare l'art. 16, che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n. 102, concernente «Regolamento recante norme per la determinazione del limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario militare»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150»; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150», e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 2008, concernente la rideterminazione della dotazione organica degli uffici giudiziari militari alla data del 1° luglio 2008; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche ed, in particolare, gli articoli dal 52 al 73; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Regolamento in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246», e successive modifiche; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione», ed in particolare l'art. 1, comma 15, relativo alle disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l'art. 42, relativo alle disposizioni in materia di certificazioni sanitarie; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», ed in particolare l'art. 3, commi 1 e 3; Visto il decreto ministeriale 19 aprile 2017, concernente il ruolo di anzianita' dei magistrati militari, con riferimento alla data del 1° gennaio 2017; Vista la delibera n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha deliberato di bandire il concorso per la copertura di nove posti di magistrato militare, consistente, in una prima fase, in un concorso per titoli riservato ai magistrati ordinari, di eta' non superiore a quaranta anni (con elevazioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n. 102) ed, in una seconda fase, meramente eventuale nel perdurare di vacanze organiche, in un successivo concorso per esami, riservato ai laureati in giurisprudenza, secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, lettere h), i), l) del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; Vista la delibera n. 6366 plenum 21 marzo 2018, con la quale il Consiglio della magistratura militare, ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha individuato le modalita' della domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di approvazione della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori; Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2018, concernente il ruolo di anzianita' dei magistrati militari, con riferimento alla data del 1° gennaio 2018; Vista la delibera n. 6516 plenum 26 settembre 2018, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessita' di ridurre di una unita' il numero dei posti oggetto del bando di concorso di cui alla sopracitata delibera n. 6366 del 21 marzo 2018, a seguito della riammissione nella magistratura militare, ai sensi dell'art. 211 dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario; Vista la delibera n. 6538 plenum 26 settembre 2018, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha deliberato, rivedendo lo schema di bando di concorso allegato alla delibera del medesimo Consiglio n. 6366 del 21 marzo 2018, di eliminare al comma 2 dell'art. 1 la frase «in servizio, nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato il periodo di tirocinio conseguendo almeno la valutazione positiva di idoneita' di cui all'art. 22 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26»; Vista la delibera n. 6687 plenum 27 febbraio 2019, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessita' di ridurre a sette il numero dei posti oggetto del bando di concorso, per titoli, riservato ai magistrati ordinari, di cui alle sopracitate delibere del medesimo Consiglio n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, n. 6366 plenum 21 marzo 2018, n. 6538 plenum 26 settembre 2018 e n. 6516 plenum 26 settembre 2018, a seguito della riammissione nella magistratura militare, ai sensi dell'art. 211 dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario; Vista la delibera n. 6704 plenum 21 marzo 2019, con la quale il Consiglio della magistratura militare ha rappresentato la necessita' di ridurre a sei il numero dei posti oggetto del bando di concorso, per titoli, riservato ai magistrati ordinari, di cui alle sopracitate delibere del medesimo Consiglio n. 6294 plenum 16 gennaio 2018, n. 6366 plenum 21 marzo 2018, n. 6538 plenum 26 settembre 2018 e n. 6516 plenum 26 settembre 2018, n. 6687 plenum 27 febbraio 2019 a seguito della riammissione nella magistratura militare, ai sensi dell'art. 211 dell'ordinamento giudiziario, di un magistrato ordinario; Decreta: Art. 1 E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura militare.