IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, n. 11), che, a seguito della modifica apportata dal decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» che, all'art. 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell'universita' e della ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, recante «Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento» e, in particolare, il Capo III; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del predetto decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, che dispone che «l'accesso alle scuole di specializzazione avvenga mediante concorso per titoli ed esame», e il comma 6, secondo il quale «le prove di esame hanno contenuto identico sul territorio nazionale e si svolgono in tutte le sedi delle scuole. La votazione finale e' espressa in sessantesimi. Ai fini della formazione della graduatoria, si tiene conto del punteggio di laurea e del curriculum degli studi universitari, valutato per un massimo di dieci punti»; Visto il decreto del Ministro dell'universita', della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della giustizia, 21 dicembre 1999, n. 537, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento recante norme per l'istituzione e l'organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali», e, in particolare, l'art. 4, commi 1 e 3, che stabilisce che «alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, indetto con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e che prevede, altresi', che nel bando siano indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola, le necessarie disposizioni organizzative e la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrita' dei pieghi, e' sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonche' le modalita' di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi»; Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d); Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, relativo al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento sull'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina in materia di accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150» e, in particolare, l'art. 2; Visto il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, 11 dicembre 2001, n. 475, recante «Regolamento sulla valutazione del diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali ai fini della pratica forense e notarile, ai sensi dell'art. 17, comma 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, riguardante il regolamento sulla riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e, in particolare, l'art. 10, comma 3, e 11, comma 2; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense» e, in particolare, l'art. 41, comma 9, in forza del quale «il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, e' valutato ai fini del compimento del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per il periodo di un anno»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e successive modificazioni; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, che stabilisce, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e dell'art. 2, comma 1, lettera b, n. 1), della legge 25 luglio 2005, n. 150, che il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle predette scuole di specializzazione nell'anno accademico 2019/2020 e' pari a tremilaseicento unita'; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 3 maggio 2012; Vista la nota prot. n. 19702 del 15 maggio 2019, con la quale l'Universita' degli studi di Foggia ha comunicato la disattivazione della Scuola di specializzazione per le professioni legali a partire dall'anno accademico 2019/2020, garantendo, comunque, la prosecuzione ed il completamento del percorso formativo per i soli studenti iscritti all'anno accademico 2018/2019 ed ammessi al secondo anno per l'anno accademico 2019/2020; Vista la nota prot. Miur n. 16713 del 15 maggio 2019, con la quale la Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Universita' europea di Roma ha rinunciato a chiedere l'assegnazione di un contingente di posti per l'anno accademico 2019/2020; Vista la nota prot. Miur n. 16930 del 16 maggio 2019, con la quale la Scuola di specializzazione per le professioni legali della Roma LUISS ha rinunciato a chiedere l'assegnazione di un contingente di posti per l'anno accademico 2019/2020; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell'adunanza del 3 aprile 2019, che si e' espresso favorevolmente all'accreditamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Universita' telematica Pegaso, istituita in convenzione con l'Universita' telematica «Universitas Mercatorum»; Ritenuto pertanto, di procedere all'accreditamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Universita' telematica Pegaso istituita in convenzione con l'Universita' telematica «Universitas Mercatorum», attribuendo alla stessa un numero di posti pari a quaranta unita'; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, reso nell'adunanza del 18 aprile 2019, che si e' espresso favorevolmente all'accreditamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali proposta in convenzione dall'Universita' della Calabria e dall'Universita' del Salento; Ritenuto pertanto, di procedere all'accreditamento della Scuola di specializzazione per le professioni legali dell'Universita' della Calabria in convenzione con l'Universita' del Salento, attribuendo alla stessa un numero di posti pari a trenta unita'; Ritenuto pertanto, di modificare la distribuzione dei posti disponibili tra le varie sedi rispetto al precedente anno accademico 2018/2019; Ravvisata la necessita' di provvedere, ai sensi dell'art. 4 del decreto 21 dicembre 1999, n. 537, all'indizione del concorso nazionale, per titoli ed esame, per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali per l'anno accademico 2019-2020; Decreta: Art. 1 Indizione del concorso 1. Per l'anno accademico 2019-2020 e' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, ai sensi dell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 e dell'art. 4 del regolamento adottato con decreto 21 dicembre 1999, n. 537. 2. La prova d'esame si svolge il giorno 24 ottobre 2019 su tutto il territorio nazionale, presso le universita' sedi delle scuole di specializzazione per le professioni legali indicate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole, determinato in tremilaseicento unita', e' ripartito tra le scuole di specializzazione secondo quanto indicato nell'allegato 1 al presente bando.