IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
     Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che  approva  il
testo unico delle leggi sul  Consiglio  di  Stato,  e  le  successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo   regolamento   di   esecuzione
approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto  n.  3  del
1957; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge  6  dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso  a  referendario  di  Tribunale
amministrativo regionale, come modificato dal decreto del  Presidente
della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante  disposizioni  in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19  del  regio  decreto  30
gennaio  1941,  n.   12,   recante   disposizioni   in   materia   di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare,  l'art.
20, recante disposizioni relative  alla  partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5
che prevede l'aumento ad otto anni del termine di  cui  all'art.  14,
primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3
recante disposizioni in materia di  dichiarazioni  sostitutive  e  di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in  particolare,  l'art.
14,  comma  primo,  recante  disposizioni  in  materia   di   aumento
dell'organico dei magistrati amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016  «relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici»  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26  e,  in
particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia  di  tirocinio
dei magistrati ordinari; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare,  l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in  materia  di  pubblicazione  nei
siti  web  istituzionali  delle  pubbliche   amministrazioni,   delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e,  in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi  di  pubblicita'  dei
bandi  di  concorso,  nonche'  l'art.  49,  recante  la  delega   per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, volto a determinare  le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni dello stesso decreto  legislativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art.  42,  recante  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art.
49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle
modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in
atti adottati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  o  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
gestione  amministrativa,  tra  gli  altri,   del   personale   delle
magistrature del Consiglio di Stato e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del  suddetto
personale; 
    Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti  il
3 novembre 2017, con il quale il Consiglio di Stato e' autorizzato ad
indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul
cumulo  delle  cessazioni  dell'anno  2015  -  budget  2016  e  delle
cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, 81 unita' di  personale  con
qualifica di referendario TAR, di cui quaranta unita' da bandire  nel
triennio 2017-2019, come risulta dalla Tabella  3,  parte  integrante
dello stesso decreto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  agosto  2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli  14  e  seguenti  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973; 
    Vista la delibera n. 29 del  19  aprile  2017  del  Consiglio  di
Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta  del
27  gennaio  2017  con  cui  sono  stati  individuati  i  criteri  di
valutazione  dei  titoli  da  inserire  nel  bando  di  concorso  per
referendario di Tribunale amministrativo regionale; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 ed  in  particolare  l'art.  1,
comma 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti  in  pianta
organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata
alla legge n. 186/1982; 
    Vista la  delibera  n.  65  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 6 luglio 2018, di
indizione del concorso, per titoli ed esami, per il  reclutamento  di
quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale; 
    Vista la  delibera  n.  62  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del  5  luglio  2019,
con la quale ha deliberato la modifica del dispositivo della predetta
delibera n. 65, adottata nella seduta del 6 luglio  2018,  stabilendo
di inserire nel bando di concorso,  dopo  l'indicazione  di  quaranta
posti  di  Referendario   T.A.R.,   l'inciso   «con   la   previsione
dell'aumento  dei  posti  previsto  dall'art.  8  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; 
    Ritenuta, quindi, la  necessita'  di  bandire  un  concorso,  per
titoli ed esami, per  il  reclutamento  di  quaranta  referendari  di
Tribunale  amministrativo  regionale,  in  conformita'   con   quanto
deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
nelle citate delibere n. 65  e  62,  adottate  rispettivamente  nelle
sedute del 6 luglio 2018 e del 5 luglio 2019; 
    Vista la Convenzione concordata tra la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, la giustizia  amministrativa  e  la  Corte  dei  conti,
perfezionata in data 10  giugno  2019,  in  merito  all'utilizzo  del
Portale «Concorsionline» della Corte dei conti, per l'espletamento in
modalita' digitale della procedura concorsuale volta al  reclutamento
di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale; 
    Visto  l'accordo  di  contitolarita'  nel  trattamento  dei  dati
personali ai sensi dell'art. 26 del  regolamento  (EU)  n.  2016/679,
stipulato in data 29 luglio 2019 tra la Presidenza del Consiglio  dei
ministri e la giustizia amministrativa; 
    Visto  l'atto  di  designazione  della  Corte  dei  conti   quale
responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR), sottoscritto  in  data  29  luglio  2019  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la giustizia  amministrativa,
ed accettato in pari data dalla Corte dei conti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  1°
giugno 2018, con il quale l'on. dott. Giancarlo  Giorgetti  e'  stato
nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 6 giugno 2018, con il quale al predetto Sottosegretario e' stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  anche  con  riferimento  alle
funzioni di cui all'art. 19, comma 1,  lettera  r),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, con esclusione  di  quelli  che  richiedono  una
preventiva deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  e  di  quelli
relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della  stessa  legge  n.
400 del 1988; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed  esami,
a  quaranta  posti  di  referendario  di   Tribunale   amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando
la facolta' dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi  a
concorso,  anche  quelli  che  risultino  disponibili  alla  data  di
approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art.  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      1) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato 18  mesi  di  tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita'; 
      2)  i  magistrati  contabili  e  della  giustizia  militare  di
qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1); 
      3) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      4)  i  dipendenti  dello  Stato,   muniti   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso  alle  quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i  militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 
      5) il  personale  docente  di  ruolo  delle  universita'  nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali  abbiano  maturato  almeno
cinque anni di servizio; 
      6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a  carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in  giurisprudenza
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, assunti  attraverso  concorsi  pubblici  ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o  a  quelle  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con  almeno  cinque
anni di anzianita' maturati, anche  cumulativamente,  nelle  predette
qualifiche; 
      7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 
      8) i consiglieri  regionali,  provinciali  e  comunali,  muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano  esercitato  le  funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 
    3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate  anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale  minimo  il  piu'
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie  fatte  valere  dal
candidato.