IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168, in materia di autonomia universitaria; Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario», che attribuisce al direttore generale la «... complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo.» [art. 2, comma 1, lettera o)]; Richiamato lo Statuto dell'Universita' di Camerino; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le Pubbliche amministrazioni, ed in particolare l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127, in particolare l'art. 3 comma 7, che dispone una preferenza in favore del candidato piu' giovane quale elemento preferenziale nel reclutamento nel pubblico impiego, a parita' di merito e degli altri titoli (titoli di preferenza indicati nell'art. 5 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 38 comma 3; Visto il decreto legislativo n. 82/2005, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246», cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010 n. 5; Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Richiamato il piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021, ai sensi dell'art. 1 commi 5 e 60 della legge n. 190/2012, approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 30 gennaio 2019; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Visto il vigente Contratto collettivo nazionale del Lavoro dei dipendenti del comparto Istruzione e Ricerca; Richiamato il codice etico e di Comportamento dell'Universita' di Camerino, emanato con D.R n. 16 del 3 febbraio 2015; Vista la richiesta del Responsabile dell'area programmazione, valutazione e sistemi qualita' dell'Ateneo con la quale vengono dettagliate le esigenze di personale della struttura; Considerata la necessita' di integrare l'organico dell'area programmazione, valutazione e sistemi qualita' dell'Ateneo mediante reclutamento dall'esterno; Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 febbraio 2019 con cui veniva programmato l'utilizzo dei punti organico 2018 e residui anni precedenti; Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 154 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'art. 1 commi 361 e 365, da cui si evince, per le procedure bandite successivamente al 1° gennaio 2019, l'utilizzabilita' delle graduatorie concorsuali esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso e l'art. 1 comma 399, il quale dispone per le Universita' il divieto di effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica ed economica anteriore al 1° dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facolta' assunzionali dello stesso anno 2019; Richiamata la nota MIUR n. 524 dell'11 gennaio 2019 avente per oggetto: «Legge di bilancio 2019 (legge n. 145/2018) e assunzioni di personale nelle Universita' statali» in cui si chiarisce che possono essere disposte assunzioni in qualsiasi momento dell'anno 2019 a valere sui punti organico di competenza dell'anno 2018 (decreto ministerialr n. 873/2018) o precedenti e che pertanto nulla osta alla indizione della presente procedura, in quanto i punti organico di cui sopra sono di competenza dell'anno 2018; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare», in particolare gli articoli 678 e 1014, che disciplinano le riserve in favore del personale militare nei concorsi pubblici; Considerato che sul posto messo a selezione con il presente bando e' prevista la riserva per i militari volontari congedati in ragione di frazione di posto, pari a 0,30; Tenuto conto che, risultando pari a 2,95 il resto percentuale derivante da precedenti selezioni, si determina una riserva teorica di 3,25 posti; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, richiamato dal precitato art. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010, ai sensi del quale «nei concorsi pubblici per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve di posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare la meta' dei posti messi a concorso»; Considerato che nella presente procedura viene bandito un solo posto e quindi non e' possibile applicare la riserva; Considerato pertanto che i posti da riservare ai militari volontari congedati vengono accantonati, per essere banditi in futuri concorsi ove sia possibile applicare la riserva; Considerato che l'uso della telematica e del sito istituzionale di questo Ateneo (www.unicam.it) consentono di perseguire i principi di efficienza, economicita' e celerita' di espletamento del procedimento concorsuale; Visto l'esito negativo con cui si sono concluse le procedure di mobilita' del personale previste dagli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001; Accertata la disponibilita' dei fondi necessari per l'assunzione in oggetto; Dispone: Art. 1 Numero e tipologia del posto 1. L'Universita' degli Studi di Camerino, di seguito UNICAM, indice un concorso pubblico per titoli ed esami per un posto di categoria C, area amministrativa, posizione economica C1, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e in regime di tempo pieno per le esigenze dell'Ateneo nell'ambito dell'area programmazione, valutazione e sistemi di qualita', con applicazione del trattamento giuridico ed economico stabilito nelle leggi, nel CCNL e nei contratti collettivi integrativi di Ateneo nel tempo vigenti e sede di lavoro a Camerino (MC). 2. UNICAM, nel rispetto delle previsioni contrattuali e qualora esigenze operative e organizzative lo rendessero necessario, si riserva la possibilita' di assegnare il vincitore a prestare servizio presso una struttura collegata [sedi di Ascoli Piceno, Matelica e San Benedetto del Tronto].