IL DIRETTORE GENERALE del personale e della formazione Visto lo statuto degli impiegati statali dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni; Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro» ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in tema di modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 35, comma 1, lettera b), e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare, l'art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria» nonche' l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante linee guida sulle procedure concorsuali; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il Contratto collettivo nazionale per il personale non dirigente del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018; Visto il decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre 2017, recante la rimodulazione dei profili professionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, e in particolare l'art. 3 e la allegata tabella 3, che autorizzano il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato trecento unita' di personale non dirigenziale nella qualifica di operatore giudiziario, mediante procedure ex art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerato che per il Dipartimento organizzazione giudiziaria ricorrono le condizioni generali di cui all'art. 19 del citato decreto di autorizzazione 24 aprile 2018 relative sia all'avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzione a tempo indeterminato, di cui alla lettera a) e all'assenza nell'amministrazione di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1º gennaio 2007, relative alle professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza, di cui alla lettera b); Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, cosi' come modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n. 26, recante «Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni» e in particolare dell'art. 14, commi 10-quater e 10-sexies che cosi' rispettivamente stabiliscono: «Quando si procede all'assunzione di profili professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma dell'art. 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione puo' indicare, anche con riferimento alle procedure assunzionali gia' autorizzate, l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all'art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114» e «Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 399, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300 unita' di II e III area, avvalendosi delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 giugno 2019, e in particolare l'art. 7 e la allegata tabella 7, che, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, autorizzano conseguentemente il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ad assumere a tempo indeterminato ulteriori trecento unita' di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area funzionale seconda, posizione retributiva F1; Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze» e, in particolare, l'art. 15-bis, secondo il quale «Per far fronte alla necessita' di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova nonche' per garantire il regolare andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia e' autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente massimo di cinquanta unita' di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria», di modo che, considerate le assunzioni gia' disposte ai sensi della normativa speciale e avuto riguardo alle esigenze degli uffici del distretto ligure-toscano e alle scoperture di organico nei singoli profili, appare ragionevole prevedere l'assunzione a tempo indeterminato presso gli uffici del distretto della Corte di appello di Genova di ulteriori sedici unita' di personale non dirigenziale nella qualifica di operatore giudiziario; Considerato altresi' che sussiste la corrispondenza di posti vacanti in dotazione organica per la figura di operatore giudiziario; Preso atto della sussistenza di idonea copertura finanziaria complessiva; Dispone: Art. 1 Posti disponibili 1. E' indetta una procedura di assunzione per il reclutamento, mediante avviamento degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16, legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive seicentosedici unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per il profilo professionale di operatore giudiziario, da inquadrare nell'area funzionale seconda, posizione retributiva F1. 2. Tali posti sono ripartiti secondo quanto previsto nella tabella A, allegata al presente provvedimento.