IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
 
    Visto lo statuto degli impiegati statali dello  Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3  e
successive modificazioni; 
    Visto il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.  686  e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni
ed integrazioni, recante «Norme sull'organizzazione del  mercato  del
lavoro» ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni  concernenti
lo Stato e gli enti pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre  1987,  n.  392,  in  tema  di  modalita'  e  criteri   per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del  citato  art.
16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e  in  particolare  l'art.  35,  comma  1,
lettera b), e successive modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari» e, in particolare,  l'art.  50,
commi 1-quater e 1-quinquies; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»
nonche'  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,   n.   69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi; 
    Vista la direttiva del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante linee guida
sulle procedure concorsuali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed  integrazioni,  legge-quadro  per   l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il Contratto collettivo  nazionale  per  il  personale  non
dirigente del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018; 
    Visto il decreto del Ministro  della  giustizia  del  9  novembre
2017, recante la rimodulazione dei profili professionali; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2018, e in particolare l'art. 3 e la allegata tabella  3,  che
autorizzano   il    Ministero    della    giustizia -    Dipartimento
dell'organizzazione  giudiziaria   ad   avviare   le   procedure   di
reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato trecento  unita'  di
personale non dirigenziale nella qualifica di operatore  giudiziario,
mediante procedure ex art.  35,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Considerato che per il  Dipartimento  organizzazione  giudiziaria
ricorrono le condizioni  generali  di  cui  all'art.  19  del  citato
decreto di autorizzazione 24 aprile 2018  relative  sia  all'avvenuta
immissione in servizio di tutti i vincitori collocati  nelle  proprie
graduatorie vigenti di  concorsi  pubblici  per  assunzione  a  tempo
indeterminato,   di   cui   alla    lettera    a)    e    all'assenza
nell'amministrazione di idonei collocati  nelle  proprie  graduatorie
vigenti e approvate a partire dal  1º  gennaio  2007,  relative  alle
professionalita' necessarie anche secondo un criterio di equivalenza,
di cui alla lettera b); 
    Visto  il  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  cosi'  come
modificato dalla legge di conversione 28 marzo 2019, n.  26,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di  reddito  di  cittadinanza  e  di
pensioni» e in particolare dell'art. 14, commi 10-quater e  10-sexies
che  cosi'   rispettivamente   stabiliscono:   «Quando   si   procede
all'assunzione    di    profili    professionali    del     personale
dell'amministrazione giudiziaria mediante avviamento  degli  iscritti
nelle liste di collocamento a norma dell'art. 35,  comma  1,  lettera
b), del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  stessa
amministrazione puo' indicare, anche con riferimento  alle  procedure
assunzionali  gia'  autorizzate,  l'attribuzione  di   un   punteggio
aggiuntivo  a  valere  sulle  graduatorie  delle  predette  liste  di
collocamento in favore di soggetti che hanno  maturato  i  titoli  di
preferenza di cui all'art.  50,  commi  1-quater  e  1-quinquies  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114» e «Per le medesime  finalita'  di
cui al comma 10-bis, in deroga a quanto previsto dall'art.  1,  comma
399, primo  periodo,  della  legge  30  dicembre  2018,  n.  145,  il
Ministero della giustizia e' autorizzato,  dal  15  luglio  2019,  ad
effettuare  assunzioni  di  personale  non   dirigenziale   a   tempo
indeterminato,  nel  limite  di  1.300  unita'  di  II  e  III  area,
avvalendosi delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno 2019, e in particolare l'art. 7 e la allegata tabella 7,  che,
nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto-legge  28  gennaio
2019,  n.  4,  autorizzano  conseguentemente   il   Ministero   della
giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria ad  assumere
a tempo indeterminato  ulteriori trecento  unita'  di  personale  non
dirigenziale, da inquadrare nell'area funzionale  seconda,  posizione
retributiva F1; 
    Visto il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito  con
modificazioni  dalla  legge  16  novembre  2018,  n.   130,   recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il  lavoro  e  le  altre  emergenze»  e,  in
particolare, l'art. 15-bis, secondo il quale  «Per  far  fronte  alla
necessita' di coprire le  gravi  scoperture  organiche  degli  uffici
giudiziari del distretto della Corte di appello di Genova nonche' per
garantire il regolare andamento dell'attivita' giudiziaria in ragione
dell'incremento dei procedimenti civili e penali  presso  i  medesimi
uffici, il Ministero della giustizia e' autorizzato  ad  assumere  in
via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione  organica,  nel
biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato  un
contingente massimo di cinquanta unita' di  personale  amministrativo
non  dirigenziale  da  inquadrare  nei   ruoli   dell'amministrazione
giudiziaria», di modo che, considerate le assunzioni gia' disposte ai
sensi della normativa speciale e avuto riguardo alle  esigenze  degli
uffici del distretto ligure-toscano e alle scoperture di organico nei
singoli profili, appare ragionevole prevedere  l'assunzione  a  tempo
indeterminato presso gli uffici del distretto della Corte di  appello
di Genova di ulteriori sedici unita' di  personale  non  dirigenziale
nella qualifica di operatore giudiziario; 
    Considerato altresi' che  sussiste  la  corrispondenza  di  posti
vacanti in dotazione organica per la figura di operatore giudiziario; 
    Preso atto della  sussistenza  di  idonea  copertura  finanziaria
complessiva; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti disponibili 
 
    1. E' indetta una procedura di assunzione  per  il  reclutamento,
mediante avviamento degli iscritti nelle liste di  cui  all'art.  16,
legge 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive  seicentosedici  unita'
di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, per  il  profilo
professionale  di  operatore  giudiziario,  da  inquadrare  nell'area
funzionale seconda, posizione retributiva F1. 
    2. Tali  posti  sono  ripartiti  secondo  quanto  previsto  nella
tabella A, allegata al presente provvedimento.