IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  contenente
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la «Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Visto il decreto interministeriale 19 gennaio  2016,  recante  la
definizione  delle  corrispondenze  tra  Corpi,  ruoli,  categorie  e
specialita'  ai  fini  della  partecipazione   degli   Ufficiali   di
complemento e del personale  appartenente  al  ruolo  Marescialli  ai
concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli
speciali della Marina militare; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  recante,  fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente  dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare,  emanato  ai  sensi  dell'art.  647   del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019 - 2021 (legge di bilancio 2019)»; 
    Vista la lettera dello Stato maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
0106545 del 19 giugno 2019, concernente  i  reclutamenti  autorizzati
per l'anno 2020; 
    Viste le lettere dello Stato maggiore della Marina n.  M_D  MSTAT
0051676 del 28 giugno 2019 e n. M_D MSTAT  0087446  del  6  settembre
2019, contenenti gli elementi di programmazione del presente bando; 
    Ravvisata la necessita' di  indire  per  il  2020  concorsi,  per
titoli ed esami, per la nomina di complessivi cinquantatre' Ufficiali
in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina
militare; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio  2018,
concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore  capo  (CP)  Giovanni
Pettorino a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Ministro dei  trasporti  23  febbraio  2007,
n°27/T,  ai  sensi  del  quale  l'Ammiraglio  ispettore  di  maggiore
anzianita',  in  servizio  presso  il  Comando  generale,  assume  la
qualifica di vice Comandante generale ed esercita le funzioni vicarie
del Comandante generale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  Succ.  n.
1832-concernente la sua nomina a Direttore generale per il  personale
militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: 
      a) concorso per il reclutamento  di  venticinque  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di  stato  maggiore,
con riserva di due posto a favore del coniuge e dei figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di  dodici
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      b) concorso  per  il  reclutamento  di  quindici  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale  del  Corpo  del  genio  della
Marina, con riserva di uno posto a favore del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva
di sette posti a favore degli appartenenti al ruolo dei  Marescialli,
cosi' ripartiti tra le seguenti specialita': 
        1) genio navale - settore navale: sei posti, con  riserva  di
due posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        2) genio navale - settore  sommergibilisti:  due  posti,  con
riserva di  un  posto  a  favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
Marescialli; 
        3) armi navali: quattro posti, con riserva  di  due  posti  a
favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
        4) infrastrutture: tre posti, con  riserva  di  due  posti  a
favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      c) concorso per il reclutamento di nove Ufficiali  in  servizio
permanente nel ruolo speciale del  Corpo  di  commissariato  militare
marittimo, con riserva di un posto a favore del coniuge e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e di  quattro
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; 
      d)  concorso  per  il  reclutamento  di  quattro  Ufficiali  in
servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di
porto, con riserva di un posto a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
se unici superstiti, del personale delle Forze armate e  delle  Forze
di polizia deceduto in servizio e per causa  di  servizio  e  di  due
posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i  posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre  categorie  di
concorrenti di cui al  successivo  art.  2,  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria di merito. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Guardiamarina  in  servizio  permanente  a
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  Ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli Ufficiali inferiori delle Forze  di  completamento  di  cui  al
successivo art. 2, comma 1,  lettera  c)  i  quali  saranno  nominati
Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado  rivestito  alla  data  di  scadenza   del   termine   per   la
presentazione delle domande e iscritti in ruolo - al superamento  del
corso applicativo di cui al successivo art. 16 -  dopo  l'ultimo  dei
pari grado dello stesso ruolo. 
    Resta   impregiudicata   per   l'amministrazione   la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai
concorsi o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito  www.persomil.difesa.it che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi
on-line  di  cui  al  successivo  art.  3   e   nei   siti   internet
www.difesa.it www.marina.difesa.it definendone   le   modalita'.   Il
citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti
gli interessati.