IL CAPO DIPARTIMENTO 
       per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 
    Visto il decreto  legislativo  13  aprile  2017  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107» che prevede l'indizione di un  concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
    Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» nonche' il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili»,  e  il  relativo  regolamento  di
esecuzione emanato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
    Visti i decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016,  n.  15,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394»; 
    Visto  il  decreto  legislativo  19  novembre   2007,   n.   251,
«Attuazione  della  direttiva   2004/83/CE   recante   norme   minime
sull'attribuzione, a  cittadini  di  Paesi  terzi  o  apolidi,  della
qualifica  del  rifugiato  o  di  persona  altrimenti  bisognosa   di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul  contenuto  della
protezione riconosciuta»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile» e, in particolare, l'art. 32; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», ed in  particolare  gli  articoli
678, comma 9 e 1014; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio  dicembre   2012,   n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia  di  semplificazione   e
sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le
domande e i relativi allegati per la partecipazione  a  concorsi  per
l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali  siano  inviate
esclusivamente per via telematica; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto  il  regolamento  27  aprile  2016,  n.   2016/679/UE   del
Parlamento europeo e del Consiglio  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati, cd. «GDPR»; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Visto il decreto-legge dicembre 2019,  n.  162,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,   n.   8,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione  tecnologica»  e,  in  particolare,   l'art.   1,   comma
10-duodecies; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 87, comma 5; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera t); 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico  e  sullo  svolgimento  degli  esami  di  Stato»   e,   in
particolare, l'art. 4; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  e,  in
particolare, l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 87, «Regolamento recante norme  per  il  riordino  degli  istituti
professionali, a norma dell'art. 64, comma 4,  del  decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133» e le relative Linee Guida; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, «Regolamento recante norme  per  il  riordino  degli  istituti
tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133» e le relative Linee Guida; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 89, «Regolamento  recante  revisione  dell'assetto  ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art.  64,  comma  4,
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008,  n.  133»  e  le  relative
Indicazioni Nazionali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,  n.  19,  recante  «Regolamento  recante  disposizioni  per  la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, e, in particolare,  l'art.  4,  recante
«Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante   regolamento
concernente la «definizione della disciplina dei  requisiti  e  delle
modalita' della formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola
dell'infanzia, della scuola primaria e  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416,  della  legge
24 dicembre 2007, n. 244»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca  7  marzo  2012,  protocollo  n.  3889,  concernente  i
requisiti per il riconoscimento della validita' delle  certificazioni
delle competenze linguistico-comunicative  in  lingua  straniera  del
personale scolastico; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254,  «Regolamento   recante
indicazioni nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e
del primo ciclo d'istruzione, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,  recante  «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; 
    Considerata   l'inapplicabilita'   del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23  febbraio  2016,
n. 93, recante «Costituzione di ambiti disciplinari finalizzati  allo
snellimento   delle   procedure   concorsuali   e   di   abilitazione
all'insegnamento»,  stante   la   mutata   natura   delle   procedure
concorsuali ai sensi della normativa vigente; 
    Visto il decreto ministeriale del 20 aprile 2020, n. 201, recante
«Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli  ed  esami,
per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria  di
primo e secondo grado su posto comune e di  sostegno»  e  i  relativi
allegati; 
    Considerato che per il biennio 2020/2021  e  2021/2022  e'  stata
rilevata, in base ai dati registrati al sistema informativo di questo
Ministero, la previsione di disponibilita' di posti di tipo comune  e
di sostegno da destinare alle  procedure  concorsuali  relative  alla
scuola secondaria di primo e secondo  grado;  che  tale  elaborazione
tiene conto, per ogni singolo  anno  scolastico  di  quanto  disposto
dall'art. 1, comma 4 del decreto-legge n. 126/2019, convertito  dalla
legge 20 dicembre 2019, n. 159 e  della  biennalita'  delle  presente
procedura, a fronte della triennalita' della procedura  straordinaria
finalizzata all'immissione in ruolo; che il concorso  ordinario  deve
essere bandito riconducendo le disponibilita' proporzionalmente entro
il limite autorizzato con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 31 marzo 2020, registrato alla Corte dei conti in data 9
aprile 2020, Reg.ne Prev. n. 677, a n.  25.000  unita'  di  personale
docente; 
    Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020  e  21
aprile 2020; 
    Considerato che risulta vacante il posto  di  Direttore  Generale
per il Personale Scolastico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
 
    1. Il presente decreto bandisce, su base regionale, un  concorso,
per titoli ed esami, finalizzato alla  copertura  di  complessivi  n.
25.000 posti autorizzati nella scuola secondaria di primo  e  secondo
grado di cui in premessa, che si  prevede  si  renderanno  vacanti  e
disponibili per  il  biennio  2020/2021,  2021/2022,  secondo  quanto
riportato all'Allegato n. 1, che ne costituisce parte integrante. 
    2.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione; 
      b) Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; 
      d) Decreto Legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
59; 
      e) Decreto Ministeriale: decreto  ministeriale  del  20  aprile
2020, n. 201; 
      f)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      g) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; 
      h) TIC: Tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 
      i) CFU/CFA: crediti formativi universitari o accademici; 
      j) Pago In Rete: Sistema per i pagamenti  telematici  a  favore
del Ministero e delle istituzioni scolastiche, connesso al  nodo  dei
pagamenti della Pubblica Amministrazione PAgoPA.