IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16,  concernente
le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione  digitale»   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazione, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,
la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive  modificazioni,  previa  richiesta
delle   amministrazioni   interessate,   corredata    da    analitica
dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e  delle
conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e
dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto interministeriale  9  luglio  2009,  concernente
l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della  partecipazione
ai pubblici concorsi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e, in particolare, i Titoli  II  e  III  del  Libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in particolare,  i  Titoli  II  e  III  del  Libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,  comma  1  della
legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  I,  foglio  n.  390,
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
direzione generale per il personale militare; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  dell'Ispettorato  generale   della
sanita' militare, in data 9  febbraio  2016,  emanata  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,
recante «Modalita' tecniche per  l'accertamento  e  la  verifica  dei
parametri fisici»; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  «Codice  dell'ordinamento  militare»,
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Visto il decreto legislativo 19  agosto  2016,  n.  177,  recante
«Disposizioni in  materia  di  razionalizzazione  delle  funzioni  di
polizia e assorbimento del Corpo  forestale  dello  Stato,  ai  sensi
dell'art. 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015,  n.  124,
in materia  di  riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»,
cosi' come integrato e corretto dal decreto legislativo  12  dicembre
2017, n. 228; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a)  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  secondo
periodo della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  1°  settembre  2017,
concernente, tra l'altro,  requisiti  di  partecipazione,  titoli  di
studio, tipologia e modalita' di svolgimento  dei  concorsi  e  delle
prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali del  ruolo  tecnico
dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma  6
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, concernente disposizioni in  materia  di  revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022 (Legge di bilancio 2020); 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in materia di revisione  dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 664, del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66,  il  reclutamento  degli  ufficiali  del  ruolo
forestale  dell'Arma  dei  carabinieri,   in   relazione   ai   posti
disponibili in organico, avviene per concorso pubblico, per titoli ed
esami, al quale  possono  partecipare  i  cittadini  italiani  e  con
riserva non superiore al venti per cento  dei  posti  disponibili,  i
militari   in   servizio   permanente   dell'Arma   dei   carabinieri
appartenenti ai ruoli  degli  ispettori,  dei  sovrintendenti,  degli
appuntati e carabinieri; 
    Ravvisata la necessita' di  indire,  per  il  2020,  al  fine  di
soddisfare  specifiche  esigenze  dell'Arma   dei   carabinieri,   un
concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tredici tenenti
in servizio permanente nel ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  di  preselezione
cui sottoporre i concorrenti, con riserva di disporre che, per motivi
di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa, detta  prova
non abbia luogo qualora il numero delle domande presentate, per  ogni
singola specialita' cui sono ripartiti i posti messi a  concorso  con
il presente decreto, fosse ritenuto compatibile con  le  esigenze  di
selezione dell'Arma dei carabinieri e con i  termini  di  conclusione
della procedura concorsuale; 
    Ritenuto che, qualora abbia luogo la predetta prova, l'ammissione
alle successive prove scritte di concorrenti in numero non  superiore
a trenta volte quello dei posti previsti offra adeguata  garanzia  di
selezione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  2018,
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina  di
complessivi tredici tenenti in servizio permanente nel ruolo  tecnico
dell'Arma dei carabinieri cosi' ripartiti: 
      a) undici posti per i  cittadini  italiani  che  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione sono in possesso dei requisiti di  cui  al  successivo
art. 2, del presente decreto, di cui: 
        1) due posti per la specialita' medicina; 
        2) un posto per la specialita' veterinaria; 
        3) un posto per la specialita' psicologia; 
        4) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche  -
fisica; 
        5) un posto per la specialita' investigazioni scientifiche  -
biologia; 
        6) due posti specialita' telematica - informatica; 
        7)   un   posto   per    la    specialita'    telematica    -
telecomunicazioni; 
        8) un posto per la specialita' genio; 
        9) un posto per la specialita' amministrazione; 
      b)  due  posti  per  i  militari  dell'Arma   dei   carabinieri
appartenenti   ai   ruoli   ispettori,   sovrintendenti,   appuntati,
carabinieri,   nonche'   ai   ruoli   forestali   degli    ispettori,
sovrintendenti,    appuntati,    carabinieri,    periti,    revisori,
collaboratori,  che  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione della domanda di partecipazione sono  in  possesso  dei
requisiti di cui al successivo art. 2, del presente decreto, di cui: 
        1) un posto per la specialita' telematica - informatica; 
        2) un posto per la specialita' psicologia. 
    2. Per i posti disponibili di cui al precedente comma 1,  lettera
a), due sono riservati come di seguito specificato: 
      un posto, e' riservato agli ufficiali in ferma  prefissata  che
abbiano prestato, alla data di scadenza del termine di  presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1,  almeno  diciotto  mesi  di
servizio, comprensivi di quelli del corso formativo,  agli  ufficiali
di complemento, agli ufficiali  delle  forze  di  completamento,  che
hanno prestato servizio senza demerito nell'Arma dei carabinieri; 
      un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti,  ovvero
ai  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   (se   unici
superstiti)  del  personale  delle  Forze   armate,   dell'Arma   dei
carabinieri e delle Forze di polizia,  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio. 
    I posti riservati, di cui al presente  comma,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della  rispettiva
graduatoria. 
    3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma  1,
lettere a) e b) del presente articolo  e  la  loro  ripartizione  per
specialita' potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione
della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario
soddisfare  esigenze  dell'Arma   dei   carabinieri   connesse   alla
consistenza degli ufficiali del ruolo tecnico. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle  attivita'  previste  dal  concorso  o   l'incorporamento   dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  darne
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso,  sara'  dato  avviso  nei  siti  internet  www.difesa.it  e
www.carabinieri.it definendone le modalita'. Il citato  avviso  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.