IL PRESIDENTE Visto l'art. 12 del Testo Unico delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della Repubblica, d'ora in poi denominato T.U.; Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica, d'ora in poi denominato Reg. conc.; Viste le determinazioni assunte dal Consiglio di Presidenza; Su proposta del Segretario Generale; Decreta Art. 1. Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a sette posti di Consigliere parlamentare di prima fascia, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal T.U. e dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione. 2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: cinque posti riservati ai candidati che sostengono le prove di concorso per l'indirizzo giuridico, due posti riservati ai candidati che sostengono le prove di concorso per l'indirizzo economico. 3. Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito. I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei due indirizzi sono portati in aggiunta a quelli messi a concorso nell'altro indirizzo, qualora la graduatoria di merito degli stessi comprenda candidati idonei non vincitori, secondo l'ordine di punteggio complessivo riportato da questi ultimi. 4. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2, comma 7, del Reg. conc. I candidati sono tenuti, a pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a richiederne in modo espresso la valutazione, entro il giorno in cui si sostengono le prove orali e tecniche. 5. E' sempre in facolta' dell'Amministrazione adibire il personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato.