Art. 10.
    Alla   data   di  scadenza  della  borsa,  l'assegnatario  dovra'
trasmettere  una  particolareggiata relazione sulle ricerche compiute
al   direttore   delle   ricerche,  il  quale  dovra'  esprimere  una
valutazione  scientifica  sull'attivita'  svolta  dal candidato. Tale
valutazione,  con  l'indicazione  dell'esatto  periodo complessivo di
fruizione  della  borsa,  dovra' essere trasmessa al CNR entro trenta
giorni dalla scadenza della stessa.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.