Art. 10.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'art.  10,  comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati saranno raccolti
presso  l'A.I.M.A.  -  Ufficio  del  personale,  per  le finalita' di
gestione   del   con-corso   e   saranno   trattati   successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro da altri uffici di
questa  stessa  amministrazione, per finalita' inerenti alla gestione
del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  n. 675/1996,  tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che  lo  riguardano,  nonche' alcuni diritti complementari tra cui il
diritto  di  far  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i
dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in termini non conformi alla
legge,  nonche'  il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
illegittimi.
    Responsabile   del   trattamento  dei  dati,  limitatamente  alla
procedura concorsuale, e' il dirigente dell'ufficio del personale.