Art. 10. Svolgimento del corso e prospettive di carriera 1. Il corso di pilotaggio aereo avra' inizio presumibilmente nel mese di ottobre 2000 e si svolgera' con le modalita' previste negli articoli 4, 5 e 6 della legge 19 maggio 1986, n. 224. 2. Gli ammessi al suddetto corso, inclusi gli ufficiali di complemento ed i sottufficiali, saranno assunti con il grado di aviere allievo ufficiale pilota di complemento per compiere la ferma di anni dodici, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Essi saranno promossi aviere scelto dopo un primo periodo di istruzione della durata di tre mesi e sergenti di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Al termine del corso, gli allievi che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici, conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente di complemento. 3. La direzione generale per il personale militare, su proposta del Comando dell'Accademia aeronautica, ha facolta' di dimettere dal corso gli allievi che non conseguiranno il brevetto di pilota di aeroplano o quello di pilota militare, o che, per scarso rendimento, per motivi psico-fisici, per mancanza di attitudine al pilotaggio o per motivi disciplinari, siano ritenuti non idonei a proseguire il corso stesso. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale e, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 11, comma 3, completeranno, qualora di sesso maschile ed in obbligo di leva, la ferma di leva, nella categoria Governo dell'Arma aeronautica, col grado raggiunto. Ad eccezione di quelli dimessi per motivi disciplinari, i suddetti militari, potranno a domanda, partecipare, ad uno dei corsi indetti per allievi ufficiali di complemento del ruolo speciale delle Armi dell'Arma aeronautica e, in attesa di iniziare tali corsi, potranno essere inviati in licenza straordinaria senza assegni. 4. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici o che, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, saranno stati giudicati non idonei a conseguire il grado di sottotenente di complemento, saranno tenuti a prestare servizio con il grado di sergente pilota di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio. 5. Il periodo di tempo trascorso alle armi in qualita' di allievo ufficiale e' considerato utile agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva. 6. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi provenienti dai sottufficiali e dai volontari di truppa, in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o in rafferma, competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.