Art. 10.
    Il vincitore sara' invitato, a mezzo raccomandata con ricevuta di
ritorno,  a  stipulare,  entro  dieci  giorni  dal  ricevimento della
suddetta ed in conformita' a quanto previsto dal Contratto collettivo
nazionale  dei dipendenti del comparto dell'Universita' del 21 maggio
1996,  il  contratto  di lavoro individuale a tempo indeterminato per
l'assunzione in prova.
    Il  vincitore dovra' inoltre assumere servizio entro dieci giorni
dalla sottoscrizione del contratto.
    Entro il termine perentorio di trenta dalla stipula del contratto
il  vincitore  del  concorso  pubblico  dovra'  produrre  la seguente
documentazione:
      1) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968,  15  e  dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
        a) data e luogo di nascita;
        b) cittadinanza;
        c) godimento dei diritti politici;
        d) la  posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi
militari;
        e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
        f) il numero del codice fiscale;
        g) la composizione del nucleo familiare;
        h) titolo di studio;
        i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle
dipendenze  dello  Stato,  di Enti pubblici o di aziende private e se
fruisca,  comunque.  di  redditi  di  lavoro  subordinato  ed in caso
affermativo relativa opzione, nonche' di non esercitare il commercio,
l'industria,  ne'  alcuna  professione  e  di  non coprire cariche in
societa'  costituite  a  fine  di  lucro.  Detta  dichiarazione  deve
contenere   le   eventuali   indicazioni   concernenti  le  cause  di
risoluzione  di precedenti rapporti di impiego (art. 1 lettera g) del
decreto  del  Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686). Deve
essere rilasciata anche se negativa.
    La  dichiarazione  relativa al requisito della cittadinanza e del
godimento  dei  diritti  politici  deve  riportare  l'indicazione del
possesso   del   requisito   alla   data   di   scadenza  del  bando.
L'amministrazione  provvedera'  ad  effettuare idonei controlli sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  sostitutive, ai sensi dell'art. 11
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 403/1998. Qualora dal
controllo dovesse emergere la non veridicita' della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici  conseguiti  sulla  base  della
dichiarazione   non   veritiera,   fermo   restando  quanto  previsto
dall'art. 26  della  legge  4 gennaio  1968,  n. 15,  in  materia  di
sanzioni penali. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado
di  ricorrere  alla  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, i
certificati  relativi  a stati, fatti o qualita' personali risultanti
da  albi  o  da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica
amministrazione   sono   acquisiti  d'ufficio  da  questo  ateneo  su
indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione
che conserva l'albo o il registro.
    A  termine  dell'ultimo comma del gia' citato art. 11 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   3 maggio  1957,  n. 686,  gli
appartenenti  al  personale  statale  di  ruolo devono presentare nel
termine  sopra  indicato una copia integrale dello stato matricolare,
la  dichiarazione  di cui al punto 1 per quanto riguarda il titolo di
studio  e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di
rito.  In sostituzione della copia integrale dello stato matricolare,
i  vincitori  potranno  presentare  la  dichiarazione  sostitutiva di
certificazione,  cosi' come previsto dal decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  e'  cittadino  debbono  essere  conformi alle
disposizioni  vigenti  nello Stato stesso e debbono, altresi', essere
legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatto dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.
    Qualora  non  venga  prodotta  entro  il termine di trenta giorni
dalla  stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva
la  possibilita'  di una proroga dello stesso termine a richiesta del
vincitore  nel  caso  di comprovato impedimento, da rappresentare per
iscritto   e  prima  della  scadenza,  si  provvedera'  all'immediata
risoluzione del contratto di lavoro.