Art. 10. I m p o r t o L'importo lordo annuo di ciascun assegno e' determinato in L. 25.000.000, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione. L'importo dell'assegno viene erogato al beneficiario in rate mensili posticipate e, nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di selezione all'art. 8, per la sua durata. Agli assegni di ricerca si applicano in materia fiscale le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive integrazioni e modificazioni (esenzione da prelievo fiscale) nonche', in materia previdenziale quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive integrazioni e modificazioni.