Art. 10.

                     Presentazione dei documenti

    Il   vincitore,  al  fine  dell'accertamento  dei  requisiti  per
l'assunzione,  dovra' far pervenire entro trenta giorni dalla data di
stipulazione   del  contratto  individuale  di  lavoro,  la  seguente
documentazione:
      a) certificato medico in bollo rilasciato dall'unita' sanitaria
locale  competente  per territorio o da un medico militare, dal quale
risulti  che  il  candidato  e' fisicamente idoneo all'impiego per il
quale  ha  concorso ed e' esente da imperfezioni che possano comunque
influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto
accertamento  seriologico  ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio
1956,  n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione
che  il  candidato  e'  esente  da  malattie  che  possono mettere in
pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non
anteriore  asei  mesi  dalla  data della comunicazione dell'esito del
concorso.   Per   i   portatori   di   handicap  si  prescinde  dalla
certificazione della sana e robusta costituzione fisica;
      b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge
4 gennaio  1968 n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti:
      1) titolo di studio;
      2) data e luogo di nascita;
      3) cittadinanza,
      4) godimento dei diritti civili e politici;
      5)    inesistenza    di   condanne   penali   che   impediscono
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
      6)  posizione  agli  effetti  dell'adempimento  degli  obblighi
militari;
      7) numero di codice fiscale;
      8) composizione del nucleo familiare;
      9) impieghi o incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato,
di  enti  pubblici  e  di  aziende  private,  e  in caso affermativo,
l'opzione  per  il  nuovo  impiego  ai  sensi dell'art. 8 della legge
18 marzo 1958, n. 311.
    L'amministrazione  ha  facolta'  di sottoporre a visita medica di
controllo il vincitore del concorso in base alla normativa vigente.
    I  documenti  di cui sopra si considerano prodotti in tempo utile
anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro
il termine fissato dall'amministrazione. A tal fine fa fede il timbro
a data dell'ufficio postale accettante.
    L'amministrazione  si  riserva la facolta' di procedere ad idonei
controlli   sulla   veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni
sostitutive.
    Non  si  ammettono  riferimenti  a  documenti  presentati  per la
partecipazione ad altri concorsi.
    Le  firme  apposte  sui  documenti  che i candidati sono tenuti a
presentare  non  sono  soggette  a  legalizzazione, all'infuori delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 15/1968.
    I  certificati  rilasciati  dalle  competenti  autorita' di altro
Stato  membro  dell'Unione  europea  di cui lo straniero e' cittadino
debbono  essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso
e   debbono,   altresi',   essere  legalizzati  dalle  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane.
    Agli  atti  e  documenti  redatti in lingua straniera deve essere
allegata  una  traduzione  in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    L'amministrazione nei trenta giorni successivi alla presentazione
delle    dichiarazioni    sostitutiva,    provvedera'   ad   invitare
l'interessato  a regolarizzare l'eventuale dichiarazione incompleta o
affetta da vizi sanabili.