Art. 10. Presentazione dei documenti Il vincitore, al fine dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione, dovra' far pervenire entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto individuale di lavoro, la seguente documentazione: a) certificato medico in bollo rilasciato dall'unita' sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego per il quale ha concorso ed e' esente da imperfezioni che possano comunque influire sul rendimento del servizio, con l'indicazione dell'avvenuto accertamento seriologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Il certificato deve contenere l'espressa dichiarazione che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica. Tale certificato deve essere di data non anteriore asei mesi dalla data della comunicazione dell'esito del concorso. Per i portatori di handicap si prescinde dalla certificazione della sana e robusta costituzione fisica; b) dichiarazione resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, e dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dalla quale risulti: 1) titolo di studio; 2) data e luogo di nascita; 3) cittadinanza, 4) godimento dei diritti civili e politici; 5) inesistenza di condanne penali che impediscono l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; 6) posizione agli effetti dell'adempimento degli obblighi militari; 7) numero di codice fiscale; 8) composizione del nucleo familiare; 9) impieghi o incarichi retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici e di aziende private, e in caso affermativo, l'opzione per il nuovo impiego ai sensi dell'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 311. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso in base alla normativa vigente. I documenti di cui sopra si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine fissato dall'amministrazione. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per la partecipazione ad altri concorsi. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge n. 15/1968. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' di altro Stato membro dell'Unione europea di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane. Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. L'amministrazione nei trenta giorni successivi alla presentazione delle dichiarazioni sostitutiva, provvedera' ad invitare l'interessato a regolarizzare l'eventuale dichiarazione incompleta o affetta da vizi sanabili.