Art. 10.
    Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  della  borsa,
l'assegnatario   dovra'   trasmettere  al  direttore  competente  una
particolareggiata relazione sulle ricerche compiute.
    La  relazione puo' essere pubblicata integralmente o in riassunto
in riviste a cura del CNR.