Art. 10.

              Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

    L'I.N.F.N.   si  riserva  la  facolta'  di  procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  di  tutte le dichiarazioni sostitutive
rese dal candidato.
    Qualora   in  esito  a  detti  controlli  sia  accertata  la  non
veridicita'  del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade
dagli  eventuali  benefici conseguenti i provvedimenti adottati sulla
base  delle  dichiarazioni  non veritiere, ferme restando le sanzioni
penali previste dall'art. 26 della legge n. 15 del 1968.