Art. 10. Le borse di studio di cui all'art. 1 del presente bando, aventi durata triennale, sono assegnate ai vincitori con punteggio piu' elevato nella graduatoria di ammissione in rapporto al numero delle borse disponibili e sono confermate automaticamente per gli anni successivi, salvo quanto disposto dall'art. 12 del presente bando in tema di sospensione o esclusione dal corso. In caso di rinuncia dei vincitori beneficiari prima dell'inizio del corso, si dara' luogo a subentri nelle borse secondo l'ordine della graduatoria. L'importo annuale della borsa di studio, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera A della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni ed integrazioni, e' di Euro 10.561,54 (al lordo degli oneri previdenziali). L'importo della borsa e' aumentato del 50% in relazione e in proporzione all'eventuale periodo autorizzato di soggiorno all'estero, la cui durata complessiva non puo' essere superiore alla meta' della durata del corso. In presenza di una o piu' borse di studio finanziate da enti esterni non universitari, la commissione giudicatrice decidera' l'attribuzione di tali borse sulla base della graduatoria di merito e dell'argomento di ricerca previsto dalla convenzione stipulata con l'ente. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il dottorando che abbia gia' usufruito di una borsa di studio per un dottorato non puo' usufruirne una seconda volta. I vincitori non beneficiari di borsa di durata triennale possono usufruire delle provvidenze dell'ISU Bocconi, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. Le domande di borsa di studio devono essere presentate all'ISU Bocconi nei termini e con le modalita' di cui al bando di concorso 2003/2004 pubblicato nel seguente indirizzo Internet: wwvv.uni-bocconi.it/isu.