Art. 10.

                       Obblighi dei dottorandi

    Gli  iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita'
che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    I dottorandi saranno coinvolti a tempo pieno con previsione anche
di   programmi   di   didattica   strutturata,   nonche'  di  periodi
predeterminati - non inferiori a un trimestre all'anno - di frequenza
di  attivita'  formative e/o di ricerca presso istituti scientifici o
laboratori stranieri o internazionali.
    E'   consentita  la  sospensione  della  frequenza  dei  corsi  e
dell'erogazione  della  borsa  di  studio,  previa  deliberazione del
collegio  dei docenti, ai dottorandi nei casi di maternita', servizio
militare ovvero servizio civile, grave e documentata malattia.
    Il  dottorando  puo'  essere  inserito, previa autorizzazione del
collegio  dei  docenti,  nelle  attivita'  di  ricerca  svolte presso
l'ateneo congruenti con il suo percorso formativo.
    Il  collegio dei docenti puo' autorizzare lo svolgimento da parte
dei  dottorandi  di  una  limitata  attivita' didattica sussidiaria o
integrativa, senza oneri per il bilancio dello Stato.
    Tale  attivita'  non  da'  diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'universita'.
    Il  dottorando  puo'  svolgere  parte  della propria attivita' di
ricerca  presso strutture qualificate, in Italia o all'estero, previa
autorizzazione  del coordinatore, il quale e' tenuto ad illustrarne i
motivi  al  collegio  dei  docenti  nella  prima  riunione successiva
all'autorizzazione.
    Per  permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei mesi,
o   per   le   eventuali  proroghe,  e'  prescritta  l'autorizzazione
preventiva del collegio dei docenti.
    Il dottorando deve presentare ogni anno, al collegio dei docenti,
una   dettagliata   relazione   scritta   sull'attivita'   svolta  ed
eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal
collegio  stesso.  Il  collegio,  sentito  anche  il supervisore, con
motivata  delibera,  procede  all'ammissione  all'anno  successivo  e
all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone
al  rettore  l'emanazione  di  un  provvedimento  di esclusione dalla
prosecuzione del corso.