Art. 10. Obblighi dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti. I dottorandi saranno coinvolti a tempo pieno con previsione anche di programmi di didattica strutturata, nonche' di periodi predeterminati - non inferiori a un trimestre all'anno - di frequenza di attivita' formative e/o di ricerca presso istituti scientifici o laboratori stranieri o internazionali. E' consentita la sospensione della frequenza dei corsi e dell'erogazione della borsa di studio, previa deliberazione del collegio dei docenti, ai dottorandi nei casi di maternita', servizio militare ovvero servizio civile, grave e documentata malattia. Il dottorando puo' essere inserito, previa autorizzazione del collegio dei docenti, nelle attivita' di ricerca svolte presso l'ateneo congruenti con il suo percorso formativo. Il collegio dei docenti puo' autorizzare lo svolgimento da parte dei dottorandi di una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa, senza oneri per il bilancio dello Stato. Tale attivita' non da' diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'universita'. Il dottorando puo' svolgere parte della propria attivita' di ricerca presso strutture qualificate, in Italia o all'estero, previa autorizzazione del coordinatore, il quale e' tenuto ad illustrarne i motivi al collegio dei docenti nella prima riunione successiva all'autorizzazione. Per permanenze fuori sede complessivamente superiori a sei mesi, o per le eventuali proroghe, e' prescritta l'autorizzazione preventiva del collegio dei docenti. Il dottorando deve presentare ogni anno, al collegio dei docenti, una dettagliata relazione scritta sull'attivita' svolta ed eventualmente discuterla oralmente secondo le modalita' stabilite dal collegio stesso. Il collegio, sentito anche il supervisore, con motivata delibera, procede all'ammissione all'anno successivo e all'esame finale ovvero, nel caso di risultati insufficienti, propone al rettore l'emanazione di un provvedimento di esclusione dalla prosecuzione del corso.