Art. 10 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro, servizio centrale del personale, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. Le medesime informazioni potranno essere utilizzate unicamente per lo svolgimento del concorso, relativamente alla posizione giuridica del candidato. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in tennini non confonni alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del Tesoro, servizio centrale del personale.