Art. 10. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita commissione costituita in conformita' all'art 8 del «Regolamento in materia di dottorato di ricerca» dell'Ateneo di Palermo. L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta. Il titolo e' conferito dal rettore, che, a richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento.