Art. 10.
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento  dell'esame finale, da sostenersi innanzi ad una apposita
commissione  costituita  in conformita' all'art 8 del «Regolamento in
materia di dottorato di ricerca» dell'Ateneo di Palermo.
    L'esame finale puo' essere ripetuto una sola volta.
    Il   titolo   e'   conferito   dal   rettore,  che,  a  richiesta
dell'interessato, ne certifica il conseguimento.