Art. 10. Borse di studio 1. Ai primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita la borsa di studio, fino alla concorrenza del numero di borse disponibili. I candidati ammessi su posti senza borsa possono partecipare al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti, mediante il pagamento delle tasse e dei contributi. I titolari di assegno di ricerca sono ammessi in soprannumero al corso di dottorato, con le modalita' di cui all'art. 3 e al punto 4 dell'art. 8 del presente bando. 2. Ai dottorandi italiani e stranieri, con reddito annuo personale complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo e' pari a euro 10.561,54 al lordo degli oneri previdenziali e assistenziali anche a carico dell'amministrazione. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo. La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di norma mensile. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%. Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della durata del corso degli studi. Per periodi di formazione all'estero di durata superiore a sei mesi e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore. 3. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta. 4. Le borse di studio sono assegnate previa valutazione comparativa di merito e secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.