Art. 10.

                           Borse di studio

    1.  Ai  primi candidati posizionatisi in graduatoria e' conferita
la  borsa  di  studio,  fino  alla  concorrenza  del  numero di borse
disponibili.  I  candidati  ammessi  su  posti  senza  borsa  possono
partecipare  al corso di dottorato, fino al numero di posti previsti,
mediante  il  pagamento  delle  tasse e dei contributi. I titolari di
assegno   di  ricerca  sono  ammessi  in  soprannumero  al  corso  di
dottorato,   con  le  modalita'  di  cui  all'art. 3  e  al  punto  4
dell'art. 8 del presente bando.
    2.   Ai  dottorandi  italiani  e  stranieri,  con  reddito  annuo
personale complessivo non superiore a Euro 12.911,42 sara' conferita,
ai  sensi  e  con  le modalita' della normativa vigente, una borsa di
studio  il  cui importo e' pari a euro 10.561,54 al lordo degli oneri
previdenziali e assistenziali anche a carico dell'amministrazione.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso.
    Le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo.
    La  cadenza  del  pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50%.
    Tali periodi non possono complessivamente superare la meta' della
durata del corso degli studi.
    Per  periodi  di  formazione all'estero di durata superiore a sei
mesi e' necessario il parere favorevole del collegio dei docenti; per
periodi di durata inferiore il consenso del coordinatore.
    3.  Chi  abbia  usufruito  di una borsa di studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.
    4.   Le   borse  di  studio  sono  assegnate  previa  valutazione
comparativa  di  merito  e  secondo  l'ordine definito nella relativa
graduatoria.  A  parita'  di  merito  prevale  la  valutazione  della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.