Art. 10.
    1. I certificati di cui al n. 2) dell'art. 8 ed ai numeri 1), 4),
5),  6)  ed 8) dell'art. 9 debbono essere di data non anteriore a sei
mesi  rispetto  a  quella  in  cui  il  concorrente riceva l'invito a
produrli.
    2.  I  documenti  di  cui  agli  articoli 7, 8 e 9 debbono essere
conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.