Art. 10.
    Le  borse  di  studio  di  Euro  10.561,54  annui comprensivi dei
contributi  INPS  e  IRAP,  pari all'intera durata del corso, vengono
assegnate  ai  candidati italiani e comunitari utilmente collocati in
graduatoria,  secondo  l'ordine  definito dalla graduatoria stessa. A
parita' di merito prevale la situazione economica del concorrente.
    Per  la  fruizione  della  borsa  di  studio il limite di reddito
personale complessivo annuo lordo e' fissato in Euro 7.746,85.
    Per  eventuali periodi di formazione all'estero, ove autorizzati,
l'importo della borsa e' incrementato del 50%.
    Le  borse  di studio non sono cumulabili con altre borse, erogate
allo stesso titolo di importo pari o superiore.
    I  titolari  di  borse  di  studio  di  cui  al presente articolo
conferite  dall'Universita'  di  Reggio  Calabria, sono esonerati dal
versamento  delle  tasse e contributi per l'accesso e la frequenza ai
corsi.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.