Art. 10. Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. In presenza di una o piu' borse con tema di ricerca vincolato, i vincitori, secondo l'ordine di graduatoria, devono indicare di quale borsa intendono risultare assegnatari. La borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non possiedono un reddito annuo personale complessivo lordo superiore a Euro 7.746,85. Il superamento del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa di studio per l'anno in cui si e' verificato e comporta l'obbligo di restituire le mensilita' eventualmente gia' percepite. L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 10.561,54, assoggettabile a contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata che, per l'anno 2002, e' pari al 14% di cui un terzo a carico del percettore della borsa. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%. Il pagamento della borsa viene effettuato in rate bimestrali posticipate. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato non puo' chiedere di usufruirne una seconda volta.