Art. 10.
    Le  borse  di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso
di dottorato al precedente art. 1, vengono assegnate secondo l'ordine
definito  nelle  rispettive  graduatorie  di  merito  formulate dalle
commissioni giudicatrici.
    In  presenza di una o piu' borse con tema di ricerca vincolato, i
vincitori,  secondo l'ordine di graduatoria, devono indicare di quale
borsa intendono risultare assegnatari.
    La  borsa di studio viene erogata esclusivamente a coloro che non
possiedono  un  reddito annuo personale complessivo lordo superiore a
Euro  7.746,85.  Il  superamento  del  limite di reddito determina la
perdita  del  diritto  alla  borsa  di studio per l'anno in cui si e'
verificato   e   comporta   l'obbligo  di  restituire  le  mensilita'
eventualmente gia' percepite.
    L'importo  annuale  della  borsa  di studio e' di Euro 10.561,54,
assoggettabile   a   contributo  previdenziale  I.N.P.S.  a  gestione
separata  che,  per  l'anno  2002,  e'  pari al 14% di cui un terzo a
carico del percettore della borsa.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse
da   istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,  con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per eventuali
periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%.
    Il  pagamento  della  borsa  viene  effettuato in rate bimestrali
posticipate.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato non puo' chiedere di usufruirne una seconda volta.