Art. 10.
                  Obblighi e diritti dei dottorandi
    I  dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato
e  di  compiere  continuativamente  attivita'  di studio e di ricerca
nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo i programmi
e le modalita' fissati dal collegio dei docenti.
    Durante  il  corso  il  dottorando  puo'  essere  autorizzato dal
collegio  dei  docenti,  per  esigenze  relative  alla  ricerca, alla
permanenza  all'estero  per un periodo non superiore alla meta' della
durata del corso stesso.
    Il  Politecnico di Bari provvede alla comunicazione all'INAIL per
la  copertura  assicurativa  per  infortuni di ciascun dottorando per
l'intera  durata  del  corso,  secondo  la normativa prevista per gli
studenti iscritti al Politecnico e garantisce, per lo stesso periodo,
la  copertura assicurativa per responsabilita' civile dei dottorandi,
per le sole attivita' svolte all'interno di strutture del Politecnico
stesso.
    I dottorandi in servizio presso pubbliche amministrazioni possono
essere  iscritti  ai  corsi  di  dottorato  a  condizione  che  siano
collocati in aspettativa per il periodo di durata del corso.
    Per  quanto attiene le modalita' di passaggio all'anno successivo
di  corso,  obblighi  e  diritti  dei  dottorandi  sono  definiti nel
«Regolamento» di ciascun corso di dottorato.
    E'  prevista  l'esclusione dal corso di dottorato di ricerca, con
decisione motivata del collegio dei docenti, in caso di:
      giudizio  negativo del collegio dei docenti alla fine dell'anno
di frequenza;
      assunzione  di  incarichi  di  1avoro  a  tempo  determinato di
prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del collegio dei docenti;
      assenze ingiustificate e prolungate.
    Qualora  il  dottorando  assuma  un  rapporto  di lavoro con enti
pubblici  o  privati,  egli puo' continuare a frequentare il corso di
dottorato,  rispettando  obblighi  e doveri che questo impone, previa
autorizzazione  del  collegio  dei  docenti e nullaosta del datore di
lavoro.
    Ai  dottorandi  di  ricerca puo' essere affidata, con il consenso
dell'interessato  e  il parere positivo del collegio dei docenti, una
limitata  attivita' didattica sussidiaria o integrativa che non deve,
in  ogni  caso, compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca.
Tale attivita' non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
dell'universita'.
    E'  consentita  la sospensione della frequenza dei corsi nei casi
di maternita' o prestazione del servizio militare o grave documentata
malattia.
    In  caso  di  sospensione  di durata superiore ai quattro mesi il
dottorando e' assegnato d'ufficio al corso successivo.