Art. 10.
    Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per
rinuncia  o  decadenza  dei  vincitori,  potranno essere assegnate ai
candidati risultati idonei secondo l'ordine della graduatoria, per il
restante  periodo in base alla disponibilita' finanziaria residua, su
proposta  del direttore del dipartimento interessato, entro 30 giorni
dalla rinuncia o decadenza del vincitore, comunque non oltre i 6 mesi
dalla data di approvazione della graduatoria.