Art. 10. Graduatoria di merito e vincitori del concorso La votazione complessiva di ciascun candidato e' determinata dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e dei voti riportati nelle prove di esame. La graduatoria di merito del concorso e' formata sulla base dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun candidato, tenuto conto dei titoli preferenziali. Sono dichiarati vincitori dapprima i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito secondo l'ordine della medesima e successivamente, nei limiti dei posti messi a riserva, i candidati riservatari dichiarati idonei. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori di concorso, approvata dall'Autorita', con riserva di accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego, rimane efficace per la durata di un biennio e potra' essere utilizzata per la copertura di eventuali ulteriori disponibilita' che dovessero manifestarsi.