Art. 10.
                       Assunzione in servizio
    Il  candidato dichiarato vincitore sara' invitato a stipulare, ai
sensi  dell'art. 16  del contratto collettivo di lavoro del personale
tecnico  ed  amministrativo  del  comparto  universita', un contratto
individuale  finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
    Il  contratto  individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
    Al  nuovo  assunto  sara'  corrisposto  il  trattamento economico
iniziale  spettante  alla  categoria  D, posizione economica 1, oltre
agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e
contrattuali.
    Il  periodo  di  prova  ha  la  durata  di tre mesi. Decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
    L'amministrazione   si   riserva   la   facolta'  di  individuare
autonomamente  la  sede  di  assegnazione definitiva ove il candidato
vincitore  della  procedura  selettiva prestera' la propria attivita'
lavorativa.
    Il vincitore che non assumera' servizio senza giustificato motivo
entro   il  termine  stabilito  dall'amministrazione  decadra'  dalla
nomina.
    Qualora  il  vincitore  assuma servizio, per giustificato motivo,
con   ritardo   sul  termine  prefissatogli,  gli  effetti  economici
decorrono dal giorno di presa servizio.