Art. 10.
          Contributi per l'accesso e la frequenza dei corsi
    Tutti  gli  iscritti che non fruiscano della borsa di studio sono
tenuti  al  pagamento  del contributo annuo di Euro 1.549,37, ridotto
secondo  i  criteri  e  i  parametri  del  decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e successive modificazioni.