Art. 10. Borse di studio Ai dottorandi con reddito annuo personale complessivo non superiore a Euro 10.300,00, e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo lordo pari a Euro 10.561,54. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, e comunque non nel Paese di provenienza, nella misura non inferiore al 50 per cento. Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la tassa regionale per il diritto allo studio, il premio di assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a Euro 122,62). Sono ammessi al dottorato senza borsa di studio: a) i titolari di assegni per la collaborazione alla ricerca presso l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate che risultino idonei nella graduatoria generale di merito; b) i dipendenti di enti pubblici e privati con i quali l'Universita' abbia stipulato convenzioni di collaborazione in conformita' alle disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato di ricerca.