Art. 10.

            Regolarita' degli atti - Nomina del vincitore

    La  votazione  complessiva  di ciascun candidato risultera' dalla
somma  del  punteggio  riportato  nella valutazione dei titoli, della
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  del punteggio
conseguito nella prova orale.
    La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con
l'indicazione   del   punteggio  complessivo  conseguito  da  ciascun
candidato.  A  parita'  di  merito  saranno  applicate  le preferenze
previste dalla legge.
    Il    presidente   dell'Istituto,   con   propria   disposizione,
riconosciuta   la   regolarita'   del   procedimento,  approvera'  la
graduatoria  di  merito  e  dichiarera'  i vincitori sotto condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
    La  graduatoria  sara  affissa  all'albo  dell'Istituto.  Di tale
affissione   verra'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale.
    Dalla  data  di  pubblicazione  del suddetto avviso decorrera' il
termine per le eventuali impugnative.