Art. 10. Regolarita' degli atti - Nomina del vincitore La votazione complessiva di ciascun candidato risultera' dalla somma del punteggio riportato nella valutazione dei titoli, della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del punteggio conseguito nella prova orale. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato. A parita' di merito saranno applicate le preferenze previste dalla legge. Il presidente dell'Istituto, con propria disposizione, riconosciuta la regolarita' del procedimento, approvera' la graduatoria di merito e dichiarera' i vincitori sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria sara affissa all'albo dell'Istituto. Di tale affissione verra' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ยช serie speciale. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative.