Art. 10. Contributi per l'accesso e la frequenza I dottorandi assegnatari di borse di studio sono esonerati dal contributo per l'accesso e la frequenza al corso e dalla tassa regionale per il diritto allo studio. I dottorandi non assegnatari di borsa di studio sono tenuti al versamento di un contributo annuale di Euro 700,00 (comprensivo della tassa regionale di Euro 100) secondo quanto stabilito dal «regolamento tasse e contributi a.a. 2006/2007» disponibile in Segreteria studenti, Ufficio post laurea o sul sito internet www.uninsubria.it In merito ad eventuali oneri assicurativi nel rispetto della vigente normativa in materia, si rinvia a quanto dettagliato nei modelli di immatricolazione.