Art. 10.

               Contributi per l'accesso e la frequenza

    I  dottorandi  assegnatari  di borse di studio sono esonerati dal
contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza  al  corso e dalla tassa
regionale per il diritto allo studio.
    I  dottorandi  non  assegnatari di borsa di studio sono tenuti al
versamento di un contributo annuale di Euro 700,00 (comprensivo della
tassa   regionale   di   Euro   100)  secondo  quanto  stabilito  dal
«regolamento  tasse  e  contributi  a.a.  2006/2007»  disponibile  in
Segreteria   studenti,  Ufficio  post  laurea  o  sul  sito  internet
www.uninsubria.it
    In  merito  ad  eventuali  oneri  assicurativi nel rispetto della
vigente  normativa  in  materia,  si  rinvia a quanto dettagliato nei
modelli di immatricolazione.