Art. 10.

                   Fruizione della borsa di studio

    Gli  assegnatari  sono  tenuti  a  seguire,  nell'anno accademico
2008/2009,  il corso di studi esclusivamente in una delle universita'
indicate  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso. Eventuali
cambiamenti  di  universita'  sono  eccezionalmente autorizzati dalla
Banca  d'Italia  in  presenza  di  validi  e  documentati motivi. Non
costituisce  valido  motivo  il rigetto della domanda d'iscrizione da
parte  delle universita' indicate nella domanda di partecipazione per
carenza di uno o piu' dei requisiti di ammissione.
    La  Banca d'Italia puo' consentire, a suo insindacabile giudizio,
l'utilizzo della borsa nell'anno accademico successivo, ove ricorrano
validi e documentati motivi.
    Gli  assegnatari  devono tempestivamente comunicare l'universita'
prescelta, la data di inizio e la durata del corso di perfezionamento
nonche' il nome del tutor loro assegnato dall'universita'.
    La  Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore tutor,
scelto tra i propri dipendenti.
    Il  borsista  e' tenuto a riferire sull'andamento degli studi e a
inviare  non  meno  di due relazioni - una a meta' del corso e una al
suo  termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti e
le  tematiche  approfondite  durante  il  periodo  di fruizione della
borsa.
    I  tutor - a meta' e alla fine del corso - redigono una relazione
con  la  quale  illustrano  gli studi svolti, gli esami sostenuti, le
valutazioni riportate e gli eventuali lavori avviati dal borsista.
    L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla  conferma  da  parte  dell'interessato  dell'avvenuta iscrizione
presso  l'universita'  prescelta;  la  seconda  alla comunicazione da
parte  dell'universita'  circa l'inizio della frequenza del corso; le
ultime   due   rate   -  a  meta'  del  corso  e  al  suo  termine  -
successivamente  alla  ricezione  delle  relazioni  dei  tutor  e del
borsista.
    La  Banca d'Italia chiedera' la restituzione della prima rata nel
caso  in  cui  l'assegnatario  della borsa non inizi la frequenza del
corso di studi.
    La  Banca  d'Italia  si  riserva di non corrispondere le rate non
ancora  maturate:  a)  nel caso di interruzione, sia pure temporanea,
della  frequenza del corso di studi; b) nel caso di omesso invio alla
Banca d'Italia della prescritta documentazione relativa all'andamento
degli   studi;   c)   qualora  da  tale  documentazione  risulti  che
l'assegnatario non trae profitto dal corso di studi intrapreso.
    La  revoca  della  borsa  di studio preclude la convocazione alla
prova d'esame di cui al successivo art. 11.