Art. 10.
                   Approvazione della graduatoria
    La  graduatoria  di  merito  sara'  formata sommando al punteggio
conseguito  nella  valutazione  dei  titoli  il  voto  riportato  nel
colloquio  con  l'osservanza,  a  parita'  di punti, delle preferenze
previste dall'art. 9.
    La   graduatoria   sara'  approvata  con  decreto  del  Direttore
amministrativo  e  pubblicata  all'Albo  Ufficiale  e  sul  sito  Web
dell'Universita' degli studi di Foggia.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed
esami».
    Dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per
eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un termine di 24 mesi dalla
data  della  sopra  citata  pubblicazione  per  far fronte a tutte le
eventuali  esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo che dovessero presentarsi.