Articolo 10. Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 11, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) figli di decorati dell'Ordine Militare d'Italia o di decorati di Medaglia d'oro al valor militare; b) figli di mutilati e di invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni; c) figli di militari di carriera delle Forze Armate o dei Corpi armati dello Stato; d) figli di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza; e) figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato; f) figli di titolari di pensioni ordinarie civili o militari dello Stato. 2. In assenza dei titoli di preferenza, a parita' di merito, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, aggiunto dall'art. 2 comma 9, della legge n. 191/1998. 3. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.