Articolo 10.
                        Titoli di preferenza
    1.  A  parita'  di merito, nelle graduatorie di cui al successivo
art. 11,  si  terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli di preferenza
eventualmente  indicati  nella  domanda di partecipazione al concorso
tra quelli appresso indicati:
      a) figli   di  decorati  dell'Ordine  Militare  d'Italia  o  di
decorati di Medaglia d'oro al valor militare;
      b) figli  di  mutilati  e  di  invalidi di guerra per lesioni o
infermita'  ascrivibili  alle  prime quattro categorie elencate nella
tabella  A  annessa  alla  legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive
modificazioni;
      c) figli di militari di carriera delle Forze Armate o dei Corpi
armati dello Stato;
      d) figli di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati
in temporaneo servizio che per il servizio prestato abbiano acquisito
il diritto al trattamento di quiescenza;
      e) figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato;
      f)  figli  di  titolari di pensioni ordinarie civili o militari
dello Stato.
    2.  In  assenza  dei  titoli  di preferenza, a parita' di merito,
sara'  preferito  il  candidato piu' giovane di eta', in applicazione
del  2°  periodo  dell'art.  3,  comma  7,  della  legge n. 127/1997,
aggiunto dall'art. 2 comma 9, della legge n. 191/1998.
    3.  I  titoli  di preferenza devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande.