Art. 10.
                        Graduatoria di merito
   La  graduatoria  di  merito  del  concorso  sara'  formata secondo
l'ordine  dei punteggi riportati nella valutazione complessiva di cui
al precedente art. 5.
   Nella formazione della graduatoria saranno applicate, a parita' di
punteggio,   le  disposizioni  vigenti  che  stabiliscono  titoli  di
preferenza nei concorsi per l'accesso al pubblico impiego.
   Tali  titoli  devono  essere  posseduti  alla data di scadenza del
termine   stabilito   per   la   presentazione   delle   domande,  ed
espressamente dichiarati come indicato all'art. 3, punto 15.
   La graduatoria del concorso sara' approvata con determinazione del
segretariato  generale  del  Consiglio  nazionale dell'economia e del
lavoro  sotto  condizione del possesso dei requisiti per l'assunzione
all'impiego e verra' pubblicata sul sito internet del CNEL.
   Di  tale  pubblicazione  verra'  data  notizia  con  avviso  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi  ed  esami»,  e  da  tale data decorrera' il termine per le
eventuali impugnazioni.