Art. 10. I corsi e i seminari del Dottorato in Economia e del Dottorato in Finanza sono tenuti in lingua inglese. I dottorandi devono obbligatoriamente frequentare i corsi stabiliti dal programma di Dottorato e superare i relativi esami. I dottorandi possono essere autorizzati a svolgere periodi all'estero e stage presso enti pubblici e privati secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal coordinatore del corso, tenendo conto delle linee stabilite dal Collegio dei Docenti. Ai dottorandi puo' essere affidata, nel limite orario stabilito dagli organi accademici competenti, una limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa. Tale attivita' non deve in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca. Il Collegio dei Docenti puo' sospendere la borsa di studio del dottorando. Il Collegio dei Docenti puo' inoltre sospendere o escludere i dottorandi dal corso e dalla borsa con delibera motivata, previa verifica dei risultati conseguiti. Sono fatti salvi i casi di maternita' o di grave e documentata malattia. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni ovvero di esclusione dal corso, non puo' essere erogata la borsa di studio. L'esclusione dal Dottorato e' comunicata all'interessato con lettera del Rettore. L'esclusione dal corso comporta per il dottorando decadenza dal godimento della borsa di studio e obbligo di restituzione della borsa di studio relativa all'anno in corso.